s

Dottrina Per il Lavoro: indennità per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro


Tra le novità previste nella Legge di conversione del cd. Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022) è presente una disposizione (articolo 32-bis) che, al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, riconoscde ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per l’anno 2022, un’indennità una tantum.

Il valore dell’indennità ed i criteri per l’erogazione saranno stabiliti in un decreto del direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse messe a disposizione.

                            Art. 32 bis 
                     Indennità per il personale 
                dell'Ispettorato nazionale del lavoro 
   1.  Al  fine  di  dare  riconoscimento  all'impegno   straordinario
richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza  sul
rispetto della normativa in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi  di  lavoro  e  per  l'attuazione  delle  misure
previste nel  PNRR,  ai  dipendenti  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro e' attribuita, per l'anno 2022, un'indennita' una tantum nelle
misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del
medesimo  Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  adottato  sentite  le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e  nei
limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine  i  fondi
per  le  risorse  decentrate  del  personale  delle  aree  e  per  la
retribuzione di posizione e di risultato del  personale  dirigenziale
dell'Ispettorato   nazionale   del    lavoro    sono    incrementati,
rispettivamente, di euro 10.455.680 e  di  euro  781.783  per  l'anno
2022. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  euro  11.237.463   per   l'anno   2022,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...