Con la sentenza n. 5233 del 16 marzo 2016, La Corte di Cassazione ha affermato come la messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e la successiva formazione sulla sicurezza, non esime quest’ultimo dalla responsabilità in caso di infortunio accorso al lavoratore, qualora non abbia vigilato sull’utilizzo effettivo, da parte dei dipendenti, degli stessi DPI messi a disposizione.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’alta professionalità del lavoratore e la semplicità delle operazioni che questi deve effettuare, e che hanno portato all’evento infortunistico, non esonera il datore di lavoro dalla vigilanza su tutte le attività svolte in azienda.
In particolare, la sorveglianza del datore di lavoro (ovvero dei suoi dirigenti e preposti), per quanto non necessariamente continua e costante, con una presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, deve sostanzialmente concretizzarsi in una efficace vigilanza generica, intesa ad assicurarsi, nei limiti dell’umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione prescritti.
Source: Dottrina del Lavoro