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Min.Lavoro: allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017, il Decreto Interministeriale 16 marzo 2017 con l’allargamento del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), per il 2017.

Una delle novità è l’abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno, un punteggio che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Per accedere al Sia basteranno 25 punti. Ciò significa che potranno ora accedere al beneficio le famiglie in cui sia presente almeno un figlio minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo e che abbiano un ISEE fino a 3mila euro.

Inoltre, le famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni avranno diritto a un incremento del beneficio di ulteriori 80 euro, che si applicherà anche agli attuali beneficiari del Sia.

Infine, altre modifiche riguardano le famiglie con persone disabili e non autosufficienti. Per quest’ultime, in particolare, la soglia di eventuali altri trattamenti economici percepiti compatibile con il Sia si innalza da 600 a 900 euro mensili, permettendo quindi l’accesso a un maggior numero di nuclei familiari.

Fonte: Ministero del Lavoro


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2017 

Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in  particolare,  il
comma  29,  che   istituisce   un   Fondo   speciale   destinato   al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura  alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti  di
cittadinanza italiana che versano in condizione  di  maggior  disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto  di  generi
alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette  energetiche  e   delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato; 
  Visto  l'art.  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante Disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che  stabilisce  l'avvio  di
una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al  fine
di favorire la diffusione della carta acquisti,  istituita  dall'art.
81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del  2008,  tra  le  fasce  di
popolazione in condizione di  maggiore  bisogno,  anche  al  fine  di
valutarne la possibile generalizzazione come strumento  di  contrasto
alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad  un  decreto  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da  adottare  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  il  compito
di stabilire i criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei comuni; l'ammontare della  disponibilita'  sulle  singole
Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui
i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del  progetto
personalizzato   di   presa   in   carico;   la   decorrenza    della
sperimentazione, la cui durata non puo' superare  i  dodici  mesi;  i
flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata
la sperimentazione; 
  Visto il decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,  recante  Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta  sul
valore aggiunto (IVA)  e  altre  misure  finanziarie  urgenti  e,  in
particolare, l'art. 3 che prevede,  al  comma  2,  l'estensione,  nei
limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro
per l'anno  2015,  della  sperimentazione  di  cui  all'art.  60  del
decreto-legge  n.  5  del  2012,  ai  territori  delle  regioni   del
Mezzogiorno  che  non  ne  siano  gia'  coperti,   a   valere   sulla
riprogrammazione delle risorse del Fondo di  rotazione  di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate  ai  Programmi  operativi
2007/2013, nonche' alla  rimodulazione  delle  risorse  del  medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di azione
coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al
precedente comma 2 al  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008.  Le  risorse  sono  ripartite  con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la coesione territoriale tra  gli  ambiti  territoriali,  di  cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge  n.  328  del  2000,  in
maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario
della sperimentazione, siano  attribuiti  contributi  per  un  valore
complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione  in
condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente  la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
recante  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2014)  che,  al  primo
periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art.  81,  comma  29  e
seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai  cittadini  residenti
di Stati membri dell'Unione europea  ovvero  familiari  di  cittadini
italiani  o  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  non  aventi  la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari  del  diritto  di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri  in
possesso di permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
secondo periodo,  prevede  l'incremento,  per  l'anno  2014,  di  250
milioni di  euro  del  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
terzo periodo,  in  presenza  di  risorse  disponibili  in  relazione
all'effettivo numero  di  beneficiari,  prevede  la  possibilita'  di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
una  quota  del  Fondo  da  riservare  all'estensione  su  tutto   il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di  cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art.  81,  comma
29 e seguenti,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  in  funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il  riparto
delle  risorse   ai   territori   coinvolti   nell'estensione   della
sperimentazione; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
quinto periodo, stabilisce  che  l'estensione  della  sperimentazione
avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi  3  e
4, del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo  di  cui  all'art.  81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2014-2016,  ai  fini  della   progressiva
estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto,  della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5  del  2012,
intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno  per
l'inclusione  attiva,  volto  al  superamento  della  condizione   di
poverta',   all'inserimento   e   al   reinserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale; 
  Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
recante  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) che prevede che il
Fondo di cui all'art. 81, comma 29,  del  decreto-legge  n.  112  del
2008, e' incrementato di  250  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,   recante
Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa   in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il quale, al comma 1 istituisce,  a  decorrere  dal  1°  maggio
2015,  in  via   sperimentale   per   l'anno   2015,   l'Assegno   di
disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire  una  tutela  di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1  che
abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre
2015, siano privi di occupazione  e  si  trovino  in  una  condizione
economica di bisogno; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il  quale,  al  comma  2  stabilisce  che  nel  primo  anno  di
applicazione  gli  interventi  sono  prioritariamente  riservati   ai
lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni  e,  quindi,
ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento.  In  ogni  caso,  il
sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse  del
Fondo di cui al comma 7; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI e' erogato mensilmente
per una durata massima di sei  mesi  ed  e'  pari  al  75  per  cento
dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque,  in  misura  non
superiore all'ammontare dell'assegno  sociale,  di  cui  all'art.  3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  L'ammontare  di  cui  al
periodo  precedente  e'  incrementato  per  gli   eventuali   carichi
familiari  del  lavoratore  nella  misura  e  secondo  le   modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 6; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la
ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da  nuova  occupazione
possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e  secondo
i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il quale, al comma 5, prevede che la  corresponsione  dell'ASDI
e' condizionata all'adesione ad un  progetto  personalizzato  redatto
dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in
termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare  ad
iniziative di orientamento e  formazione,  accettazione  di  adeguate
proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di  attivazione
proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il quale, al comma 6, prevede che le  modalita'  attuative  ivi
specificate siano definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
emanare entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si
provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel  2015
e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1  per  cento  delle  risorse
attribuite  al  Fondo,  possono  essere   finanziate   attivita'   di
assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per  il
monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della  conoscenza  sugli  interventi.
All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  L'INPS  riconosce  il   beneficio   in   base   all'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  domande   e,   nel   caso   di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base  pluriennale  con
riferimento alla durata  della  prestazione,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande,  fornendo  immediata  comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22  del
2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale  riconoscimento
dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con  le  risorse
previste da successivi  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie e,  in  particolare,  con  le  risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega  di
cui alla legge n. 183 del 2014; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa   in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto  legislativo
n. 148 del 2015, con il quale e' incrementata di 180 milioni di  euro
per l'anno 2016, di 270 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  170
milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui al  citato  art.  16,
comma 7, del decreto  legislativo  n.  22  del  2015  ai  fini  della
prosecuzione della sperimentazione relativa al  riconoscimento  della
prestazione ASDI; le modalita' per la prosecuzione sono definite  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; in  ogni  caso  l'ASDI  non
puo' essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12
mesi precedenti il termine del periodo di  fruizione  della  NASpI  e
comunque per un periodo pari o superiore a 24  mesi  nel  quinquennio
precedente il medesimo termine; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
Disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in  particolare,  l'art.  21,
commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il  rafforzamento  dei
meccanismi di condizionalita' e le sanzioni da applicarsi  anche  con
riferimento all'ASDI; 
  Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, recante  Attuazione  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  in  materia  di   assegno   di
disoccupazione (ASDI); 
  Visto l'art. 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  recante
Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016) che, al comma 386,  istituisce
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine  di
garantire l'attuazione di  un  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per  la
lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale»,  al  quale   sono
assegnate le risorse di 600 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017  e,  al  comma  387,
individua le priorita' del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste,
in   particolare,   alla   lettera   b),    l'ulteriore    incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI  per  220  milioni  di
euro; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 208  del  2015  che,  al  comma  386,
istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la  lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, un  fondo  denominato  «Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al  quale  sono
assegnate le risorse di 600 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017  e,  al  comma  387,
lettera a), individua come priorita' del  citato  Piano,  per  l'anno
2016, l'avvio su tutto il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento  della  sperimentazione  di  cui   all'art.   60   del
decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione  del  Piano  di
cui al comma 386, all'avvio del Programma si  procede  con  rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del  decreto-legge
n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria  interventi  per  nuclei
familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili,
tenendo conto della presenza, all'interno del  nucleo  familiare,  di
donne in stato di gravidanza accertata, da definire con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel  2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a  tal
fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo  di  cui  all'art.
81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre  alle  risorse
gia'  destinate  alla  sperimentazione  dall'art.  3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma  216,  della
legge n. 147 del 2013; 
  Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione  dell'assegno  di
disoccupazione (ASDI); 
  Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera  a),
della legge n. 208 del 2015, ai  fini  dell'attuazione  su  tutto  il
territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva; 
  Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano e  le  autonomie  locali,  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n.  281,  sul  documento  recante  Linee  guida  per  la
predisposizione e attuazione dei progetti  di  presa  in  carico  del
Sostegno per l'inclusione attiva; 
  Visto l'art. 2-sexies del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2016,  n.  89
recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del  sistema
scolastico e della ricerca, con  il  quale  si  dispongono  modifiche
all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita'; 
  Visto l'art. 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante
Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019  che,  al  comma  238,
dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, di  cui  all'art.  1,  comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui  a
decorrere    dall'anno    2017    con    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n.  22,  come  rifinanziata  dall'art.  43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 232  del  2016  che,  al  comma  239,
stabilisce  che,  nelle  more   dell'attuazione   dei   provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle  risorse  disponibili
nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri  di
accesso alla misura di contrasto alla poverta'  di  cui  all'art.  1,
comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al
fine di ampliare la platea  nel  rispetto  delle  priorita'  previste
dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita'  di  prosecuzione  della  sperimentazione  dell'assegno  di
disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di  quota  parte
delle risorse disponibili  nel  predetto  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  e,  in
particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione  del  Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui  all'art.
1, comma 386, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  la  copertura
dell'onere  pari  a  41  milioni  di  euro  per   l'anno   2017   del
finanziamento degli interventi ivi previsti di  sostegno  alle  fasce
deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella  riunione
del  23  febbraio  2017  con  riferimento  alla  prosecuzione   della
sperimentazione dell'ASDI; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto  valgono   le   seguenti
definizioni: 
  a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto  il
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1,  comma  387,  lettera  a),
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  intesa  come  estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui  all'art.
60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1,  comma  216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata  «sostegno  per
l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147
del 2013; 
  b) «Fondo  Poverta'»:  il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015; 
  c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81,  comma  29,
del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16  decreto
legislativo n. 22 del 2015; 
  e)  «NASpI»:  Nuova  prestazione  di  Assicurazione   Sociale   per
l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015. 
                               Art. 2 
 
 
            SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016 
 
  1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 2, comma 4, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:
«Previa intesa e regolazione  dei  rapporti  finanziari  nelle  forme
previste dal  presente  comma,  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione, possono, in favore dei residenti  nei  propri  territori,
permettere l'accesso coordinato  al  SIA  e  alle  misure  locali  di
contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche
mediante   un   unico   modello   di   domanda   e    l'anticipazione
dell'erogazione del SIA unitariamente alla  prestazione  provinciale,
della quale non si  tiene  conto  in  sede  di  accesso  alla  misura
nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e
i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica
degli stessi e  del  rimborso  delle  anticipazioni  della  provincia
autonoma.»; 
  b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano
flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero
gli ambiti territoriali  in  caso  di  gestione  associata,  attivano
flussi informativi»; 
  c) all'art. 4, comma 3, lettera b),  punto  ii),  dopo  le  parole:
«deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti:
«, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di  persona  non
autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»; 
  d) all'art. 4, comma 3,  lettera  b),  punto  iv),  in  fine,  sono
aggiunte le seguenti parole: «,  fatti  salvi  gli  autoveicoli  e  i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;»; 
  e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o  uguale
a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»; 
  f) all'art. 4, comma  3,  lettera  c),  punto  iii),  in  fine,  e'
aggiunto il seguente periodo: «A  tal  fine  non  si  considerano  le
persone  non  autosufficienti  ovvero  inabili  al   lavoro   e   gli
studenti.»; 
  g) all'art. 5, comma 1,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Ai nuclei familiari composti  esclusivamente  da  genitore
solo e da figli minorenni, come definito ai fini  ISEE  e  risultante
nella DSU, e' attribuito mensilmente un  ammontare  di  ulteriori  80
euro.»; 
  h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
«, superati i quali il sostegno non potra' essere  richiesto  se  non
trascorsi almeno tre bimestri  dall'ultimo  beneficio  percepito.  In
caso di  revoca  del  beneficio,  e'  necessario  che  intercorra  un
medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca  e  l'eventuale
nuova richiesta.»; 
  i) all'art. 6, comma 1, nel  secondo  periodo,  le  parole:  «entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento  del
primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro  la  fine  del
bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»; 
  l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore  comunica
per  via  telematica  ai  comuni  l'elenco»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «il Soggetto  attuatore  comunica  per  via  telematica  ai
comuni,  ovvero  agli  ambiti  territoriali  in  caso   di   gestione
associata, l'elenco». 
                               Art. 3 
 
 
            Risorse finalizzate a definire nuovi criteri 
                        di accesso per il SIA 
 
  1. Le risorse finalizzate alla definizione  dei  nuovi  criteri  di
accesso per  il  SIA  per  l'anno  2017,  di  cui  all'art.  2,  sono
individuate nelle seguenti: 
  a) le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208  del
2015 a valere sul Fondo poverta', come rideterminate per  effetto  di
quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro; 
  b) le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208  del
2015 nella misura di 30 milioni di euro; 
  c) le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232  del
2016, pari a 150 milioni di euro; 
  d) le risorse, non gia' finalizzate per il SIA dall'art.  2,  comma
1, lettera c), del decreto interministeriale  26  maggio  2016,  che,
sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti  nel  triennio
2015-2017 ed in  relazione  al  numero  di  beneficiari  della  Carta
Acquisti, si rendono disponibili ai sensi  dell'art.  1,  comma  216,
terzo periodo, della legge  n.  147  del  2013,  quantificate  in  30
milioni di euro; 
  e) le risorse complessivamente finalizzate  per  il  SIA  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26  maggio  2016,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  non  siano
gia' state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma  5,
del medesimo decreto 26 maggio 2016. 
                               Art. 4 
 
 
                                ASDI 
 
  1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di  cui
all'art. 1, comma 388, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  la
sperimentazione relativa al  riconoscimento  della  prestazione  ASDI
prosegue nel 2017 e nelle successive annualita' secondo le  modalita'
di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, nei limiti delle  risorse  disponibili,  nei  confronti  dei
lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata  massima,
come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22  del  2015  e
successive modificazioni e integrazioni. 
                               Art. 5 
 
 
           Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI 
 
  1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione  della  sperimentazione
relativa  al  riconoscimento  dell'ASDI,  di  cui  all'art.  4,  sono
individuate nelle seguenti: 
  a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto  legislativo
n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della  legge
n. 232 del 2016, nonche' da quanto previsto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art.  5
della medesima legge n. 232 del 2016,  complessivamente  pari  a  118
milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel  2018,  48  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2019; 
  b) quota  parte  delle  risorse  disponibili  nel  Fondo  poverta',
stimate in 65 milioni di euro  nel  2018  e  32  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019. A tal fine  si  dispone  un  corrispondente
accantonamento sulle risorse del Fondo poverta' a  partire  dall'anno
2018, al cui disaccantonamento si potra' procedere solo  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  a  seguito  di  monitoraggio
dell'andamento della spesa. 
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e  da
figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA  al
momento dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  per  l'intera
annualita' del beneficio. 
  2. L'INPS puo' procedere, secondo le indicazioni del Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali,   ad   inviare   comunicazioni
sull'entrata in vigore  dei  nuovi  criteri  per  l'accesso  al  SIA,
definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano  fatto  richiesta
del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la  cui
richiesta non sia stata accolta  per  effetto  dell'applicazione  dei
criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali
comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  che  provvede  al  rimborso  al  predetto
Istituto nel limite di 150 mila euro a  valere  sul  Fondo  poverta',
annualita' 2017. 
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 marzo 2017 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 528 


Source: Dottrina del Lavoro

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