Con ordinanza n. 32522/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che la cessione illegittima di un ramo di azienda non impedisce la reintegra nel posto di lavoro di un lavoratore che, nel frattempo, ha conseguito la pensione di anzianità.
I giudici hanno affermato che:
- La percezione di un reddito da lavoro dipendente e di un trattamento pensionistico, con riferimento ad una incompatibilità parziale o totale, si pone su un piano diverso, quello del rapporto previdenziale, che può portare alla sospensione del trattamento, ma non comporta la invalidità del rapporto di lavoro.
- Il trattamento pensionistico percepito non può essere considerato quale diminuzione del risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300/1970, in quanto si può portare in diminuzione soltanto quello conseguito attraverso l’impiego della medesima capacità lavorativa.
Source: Dottrina del Lavoro