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Dottrina Per il Lavoro: Bonus 200 euro – estensione ad altre categorie di lavoratori


Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) è presente una norma (articolo 22, comma 1) che prevede l’estensione del bonus di 200 euro, previsto dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91), anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Detti lavoratori, qualora non abbiano ricevuto il bonus, in quanto facente parte di una delle altre categorie di lavoratori previste dall’articolo 32 del decreto legge 50/2022, riceveranno l’indennità, per il tramite dei propri datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.

Il bonus verrà corrisposto previa dichiarazione del lavoratore:

  • di non aver già ricevuto il bonus
  • di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS nel primo semestre dell’anno 2022
  • di non essere titolare di pensione ovvero facente parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza
Art. 22 - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una
tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche  ai  lavoratori  con  rapporto  di
lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e  che  fino  alla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno
beneficiato dell'esonero di cui  all'articolo  1,  comma  121,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche'  interessati  da  eventi  con
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale    dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il  tramite  dei
datori di lavoro, nella retribuzione  erogata  nel  mese  di  ottobre
2022, previa dichiarazione del lavoratore  di  non  aver  beneficiato
dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo  31  e  di  cui
all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere
stato  destinatario  di  eventi  con   copertura   di   contribuzione
figurativa integrale dall'INPS  fino  alla  data  indicata  al  primo
periodo. 

* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.


Source: Dottrina del Lavoro

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