approfondimento di Roberto Camera – in collaborazione con
“Il congedo per la malattia del figlio è previsto dal Capo VII, articoli dal 47 al 52, del D.Lgs. n. 151/2001 ( T.U. sulla Maternità e Paternità). Per tale si intende: l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia del proprio figlio.
Vengono previste 2 modalità di congedo:
- per le malattie del figlio di età fino a 3 anni (compreso il giorno del 3° compleanno), i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro. Non sussiste alcun limite di giorni di congedo per malattia.
- per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (dai 3 anni e 1 giorno al giorno del compimento dell’8° anno di età ), i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (per ogni anno di età del figlio).”… continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro