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IPSOA QUOTIDIANO: Congedo per la malattia del figlio: condizioni per usufruirne

approfondimento di Roberto Camera – in collaborazione con  

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“Il congedo per la malattia del figlio è previsto dal Capo VII, articoli dal 47 al 52, del D.Lgs. n. 151/2001 ( T.U. sulla Maternità e Paternità). Per tale si intende: l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia del proprio figlio.

Vengono previste 2 modalità di congedo:

  1. per le malattie del figlio di età fino a 3 anni (compreso il giorno del 3° compleanno), i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro. Non sussiste alcun limite di giorni di congedo per malattia.
  2. per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (dai 3 anni e 1 giorno al giorno del compimento dell’8° anno di età ), i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (per ogni anno di età del figlio).”… continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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