La Commissione Lavoro della Camera, nella seduta del 16 marzo 2017, votando a favore dell’emendamento che abroga gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act, ha approvato l’eliminazione totale della disciplina del Lavoro Accessorio.
L’emendamento prevede anche un periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2017 – in cui si potrà continuare ad utilizzare i buoni lavoro già acquistati.
A questo punto, la palla passa al Consiglio dei Ministri che, già nella seduta del 17 marzo, potrebbe scrivere il Decreto Legge che abolirà definitivamente i voucher.
Parere personale:
Di per se i “voucher” non sono da considerare il male assoluto. Anzi, servono, in alcune occasioni, quale alternativa al lavoro nero. Probabilmente bastava ritornare alla normativa d’origine (Decreto Legislativo 276/2003 – c.d. Riforma Biagi) che prevedeva l’attivazione del Lavoro Accessorio esclusivamente per le seguenti attività:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Inoltre, i soggetti che potevano svolgere il lavoro accessorio erano solo:
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti e pensionati;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Roberto Camera*
(*) Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
Source: Dottrina del Lavoro