L’INPS, con la circolare n. 58 del 22 aprile 2024, fornisce le indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di sanzioni civili.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro