Tra le novità previste nella Legge di conversione del cd. Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022) è presente una disposizione (articolo 2-bis) che prevede l’erogazione di una indennità una tantum ai lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
Queste le caratteristiche per l’erogazione dell’indennità.
Il contratto di lavoro in possesso del lavoratore
- lavoro dipendente
- azienda privata
- part-time ciclico verticale attivo nell’anno 2021
- deve prevedere dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane
L’indennità una tantum:
- è pari a 550 euro
- può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore
- non concorre alla formazione del reddito
- è erogata dall’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022
Esclusioni – alla data della domanda il lavoratore non deve essere
- titolare di altro rapporto di lavoro dipendente
- percettore di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego)
- titolare di un trattamento pensionistico
A questo punto, per l’erogazione dell’indennità una tantum, i lavoratori dovranno attendere le istruzioni dall’INPS.
Art. 2 bis Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore. 2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Source: Dottrina del Lavoro