
L’INPS, con la circolare n. 138 del 20 ottobre 2025, fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, che, per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa suindicata, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.
Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro
