approfondimento di Eufranio Massi per FORMart
“La problematica relativa agli appalti ed ai subappalti si è arricchita, dopo la conversione nella legge n. 56 del D.L. n. 19/2024, di ulteriori questioni da affrontare attentamente, anche perché si tratta di tutelare, in maniera concreta, i lavoratori impegnati attraverso tali tipologie contrattuali che rappresentano sempre un decentramento dell’attività produttiva. La norma varata riguarda tutti i settori nei quali è possibile stipulare contratti per lo svolgimento di opere e servizi e, quindi, non soltanto in edilizia, settore al quale è dedicato gran parte dell’art. 29 del D.L. n. 19.
La norma che sto commentando afferma che “a tutto il personale impiegato negli appalti e nei subappalti spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o del subappalti”.
Dalla disposizione sopra riportata si evince come non si obblighi il datore che si è aggiudicato l’appalto a cambiare il CCNL applicato nella sua azienda ma gli si imponga (cosa molto importante) per tutto il periodo dell’appalto (la norma vale anche per il subappalto), di corrispondere a tutto il personale impegnato nell’opera o nel servizio, un trattamento economico e normativo (ad esempio, permessi, ferie, riposi ulteriori rispetto a ciò che prevede la legge, ecc.) non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È un problema non da poco che interessa, da vicino, anche il committente che, entro i due anni successivi alla fine del contratto di appalto o di subappalto, potrebbe essere convenuto in giudizio dai lavoratori senza alcuna possibilità di escussione, dell’appaltatore o del subappaltatore. …” continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro