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MEF: codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024, il Decreto 29 aprile 2024 con l’approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Il codice di condotta è  finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

il Decreto 29 aprile 2024

Fonte: Gazzetta Ufficiale


CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART.  5,  COMMA  2-BIS  DEL  DECRETO
                  LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128 
 
    Il  regime  di  adempimento  collaborativo  (di   seguito   anche
«regime»), introdotto con decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128
(di seguito anche «decreto»), ha innovato il rapporto tributario  tra
fisco  e  grandi  contribuenti,   prevedendo   nuove   modalita'   di
interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle entrate, con
la  possibilita'  di  pervenire  a  una  comune   valutazione   delle
situazioni suscettibili  di  generare  rischi  fiscali,  prima  della
presentazione delle  dichiarazioni  fiscali  o  dell'assolvimento  di
altri obblighi tributari. 
    Il regime  offre  l'opportunita'  di  gestire  le  situazioni  di
incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi  di  fatto,
che puo' ricomprendere  anche  l'anticipazione  del  controllo  e  si
presta  a  prevenire  e  risolvere  anticipatamente   le   potenziali
controversie  fiscali,  con  benefici   sia   per   l'Amministrazione
finanziaria che per il contribuente. 
    La legge 9 agosto 2023, n. 111, intitolata «Delega al Governo per
la riforma fiscale» (di seguito anche «legge delega»), in  un  quadro
piu' generale di misure volte ad incentivare l'adempimento  spontaneo
dei contribuenti, ha  inteso  potenziare  il  regime  con  interventi
mirati  ad  ampliare  la  platea  dei  contribuenti  eleggibili  e  a
rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto. 
    Le previsioni della  legge  delega  sono  state  attuate  con  il
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, mediante il quale  sono
state apportate significative modifiche  alla  disciplina  originaria
dell'istituto, ponendo, cosi', le basi per una nuova fase di sviluppo
del regime. 
    Con l'attuazione di questi indirizzi, il  legislatore  ha  inteso
determinare le condizioni di un cambiamento culturale  irreversibile,
finalizzato al perseguimento del comune obiettivo della realizzazione
di un sistema fiscale piu'  affidabile  e  moderno,  nell'ambito  del
quale  l'azione  repressiva   dell'Amministrazione   finanziaria   si
trasforma in attivita' preventiva basata  su  forme  di  cooperazione
rafforzata  per  i  contribuenti  dotati  di  affidabili  sistemi  di
gestione del rischio fiscale. 
    In  questo  contesto,  fermo  restando  il  rispetto  dei  doveri
indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, che qui si assumono integralmente
richiamati, con il presente codice di condotta si intendono  indicare
e definire gli impegni che reciprocamente  assumono  l'Agenzia  delle
entrate e il contribuente aderente al regime, nel rispetto di  quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 
 
                  DOVERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
    L'Agenzia  delle  entrate  attua  la  missione   affidatale   con
l'obiettivo di perseguire il massimo livello  di  adesione  spontanea
agli obblighi  fiscali,  attraverso  iniziative  volte  a  potenziare
l'assistenza ai contribuenti ammessi  al  regime  e  a  migliorare  i
servizi offerti, al fine di garantire un continuo aumento del livello
di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. 
    In questo contesto, l'Agenzia delle entrate si impegna  ad  agire
nei confronti dei contribuenti ammessi al regime nel  pieno  rispetto
dei doveri di correttezza e buona  fede,  garantendo  l'aderenza  del
proprio operato ai principi sanciti nello Statuto dei contribuenti  e
nel  presente  codice,  e  comportandosi  con  conseguente   lealta',
onesta',  integrita',  trasparenza,  chiarezza  e  massima  diligenza
professionale. 
    In particolare, si impegna a tenere i  comportamenti  di  seguito
declinati: 
      1) Collaborazione, correttezza e trasparenza 
        1.1) i rapporti con i contribuenti  ammessi  al  regime  sono
improntati  alla  leale  collaborazione  e   buona   fede,   l'azione
amministrativa si svolge con il minor aggravio possibile di obblighi,
oneri  e  adempimenti  a  carico  degli  interessati.  A  tali  fini,
l'Agenzia delle entrate promuove relazioni basate sulla  comprensione
delle esigenze  commerciali  e  delle  caratteristiche  dell'impresa,
dell'attivita' svolta e del settore  in  cui  essa  opera,  tiene  un
comportamento imparziale  nella  valutazione  delle  fattispecie,  si
mostra aperta alle richieste e alle  necessita'  del  contribuente  e
reattiva nel fornire le risposte, in uno  spirito  di  collaborazione
fattiva; 
        1.2) le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle
interlocuzioni  preventive  e  degli  accessi  presso  la  sede   del
contribuente e, in generale, nel  corso  dell'attivita'  istruttoria,
sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma dell'art. 68 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. Le suddette informazioni  sono  trattate  adottando  le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati; 
        1.3) in aderenza ai doveri di correttezza e  trasparenza  che
animano il regime, l'Agenzia delle entrate utilizza  le  informazioni
inerenti i rischi fiscali comunicati dal  contribuente,  in  sede  di
istanza di adesione  o  nel  corso  della  procedura,  solo  ai  fini
dell'istruttoria per la verifica dei requisiti  di  ammissibilita'  e
delle attivita' e dei controlli relativi  al  regime  di  adempimento
collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta  per  i  quali  il
regime stesso trova applicazione; 
        1.4)   gli   elementi   informativi   raccolti    nell'ambito
dell'istruttoria per la verifica dei requisiti  di  ammissibilita'  e
nelle  attivita'  di  riscontro  sull'operativita'  del  sistema  non
costituiscono fonti di innesco per successive attivita' di  controllo
relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti
del contribuente ammesso o di altro soggetto appartenente al medesimo
gruppo; 
        1.5) i  doveri  di  correttezza  e  trasparenza  riguardo  al
trattamento degli elementi  informativi  acquisiti  nel  corso  della
procedura, restano fermi  anche  nel  caso  in  cui  il  processo  di
verifica dei requisiti di ammissibilita' per l'accesso al  regime  si
concluda  con  esito  negativo  o  il  contribuente   ammesso   venga
successivamente escluso ovvero receda dal regime; 
        1.6) l'Agenzia delle entrate pianifica le  proprie  attivita'
di controllo secondo criteri  di  proporzionalita'.  In  particolare,
l'intensita'  e  la  frequenza  dell'attivita'  di  controllo   viene
determinata sulla base del rischio fiscale inerente, inteso  come  il
rischio che il contribuente operi «in violazione di norme  di  natura
tributaria ovvero in contrasto con i  principi  o  con  le  finalita'
dell'ordinamento  tributario»,  valutato   anche   sulla   base   del
comportamento complessivamente tenuto dallo stesso  nel  corso  della
procedura; 
        1.7) il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate imposta
la programmazione dei propri controlli e coopera con le articolazioni
territoriali di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate n. 74913 del 9 marzo 2022 e con la  Guardia  di  finanza,  in
modo da assicurare uniformita' di indirizzo strategico  e  operativo,
nonche'  evitare  duplicazioni   e   sovrapposizioni   di   attivita'
ispettive; 
        1.8) nell'esecuzione delle attivita' di controllo,  l'Agenzia
delle entrate si impegna a recare il minore  intralcio  possibile  al
normale esercizio delle  attivita'  imprenditoriali,  promuovendo  un
rapporto  di  collaborazione  con  il  contribuente,   favorendo   la
definizione di eventuali  situazioni  d'irregolarita'  attraverso  un
confronto preventivo  nonche'  tramite  l'istituto  del  ravvedimento
operoso; 
        1.9) al fine di assicurare effettivita'  all'obbligo  per  le
amministrazioni pubbliche di  non  richiedere  dati,  informazioni  e
documenti  in  possesso  delle  stesse  amministrazioni  o  di  altre
amministrazioni, l'Agenzia delle  entrate  si  impegna  a  provvedere
d'ufficio alla loro acquisizione, promuovendo l'interoperabilita' dei
sistemi informativi, come previsto dall'art. 78, comma 1, del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni; 
        1.10) in relazione all'adozione di atti  e  provvedimenti  di
particolare  interesse  per  i  soggetti  aderenti   al   regime   di
adempimento collaborativo, l'Agenzia  delle  entrate  si  impegna  ad
attivare procedure di adeguata consultazione dei soggetti ammessi  al
regime  ovvero  di  loro  rappresentanti  collettivi,  nonche'  delle
associazioni di categoria eventualmente interessate. Le procedure  di
consultazione preventiva sono attivate  contemperando  l'esigenza  di
assicurare la ragionevole durata del procedimento. 
      2) Certezza preventiva 
        2.1)  l'Agenzia  delle  entrate  si  impegna  a  favorire  un
contesto  fiscale  di  certezza,  fornendo  risposte  alle  richieste
avanzate dal contribuente nel piu'  breve  tempo  possibile,  con  le
modalita' e gli strumenti di cui al Capo  II  del  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573  del  26  maggio
2017, e a improntare la propria azione amministrativa a  principi  di
uniformita' e coerenza rispetto a quanto stabilito nell'ambito  delle
interlocuzioni preventive; 
        2.2) l'Agenzia delle entrate effettua le valutazioni  secondo
principi  di  oggettivita',  ragionevolezza  e  proporzionalita'.  Le
analisi  vengono  espletate  in  costante   collaborazione   con   il
contribuente   al   fine   di    acquisire    consapevolezza    delle
caratteristiche    dell'impresa    attraverso     la     comprensione
dell'attivita' svolta nonche' del settore in cui  essa  opera  e  dei
mercati di riferimento; 
        2.3)  le  posizioni  espresse  dall'Agenzia   delle   entrate
all'esito  delle  interlocuzioni  costanti  e  preventive   vincolano
l'Amministrazione finanziaria  e  restano  valide  finche'  rimangono
invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali
sono state rese; 
        2.4) in aderenza ai principi di trasparenza  che  animano  il
regime,   l'Agenzia   delle   entrate   si   impegna   a   pubblicare
periodicamente sul proprio sito  istituzionale  le  risposte  fornite
agli interpelli presentati dai contribuenti ammessi. 
      3) Valutazione del sistema di controllo 
        3.1) fermo restando che lo sviluppo  e  il  mantenimento  del
sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilita'
del contribuente, l'Agenzia delle entrate  si  impegna  a  comunicare
periodicamente    i    risultati    dell'attivita'    di    riscontro
sull'operativita' dello stesso e il proprio punto di vista in  merito
all'architettura e all'efficacia dei controlli, nonche' a collaborare
fattivamente  con  il  contribuente   per   l'implementazione   degli
eventuali interventi correttivi; 
        3.2) nell'ambito della valutazione del sistema  di  controllo
interno, l'Agenzia delle  entrate  si  impegna  a  tenere  in  debita
considerazione gli esiti dell'esame e  delle  valutazioni  effettuate
dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui  all'art.
4, comma  2,  del  decreto,  delle  risultanze  delle  attivita'  dei
soggetti  incaricati,  presso  il   contribuente,   della   revisione
contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei  pareri
degli organismi di vigilanza. Ove  necessario,  l'ufficio  competente
acquisisce copia dei suddetti documenti nel  corso  della  procedura,
dando atto della relativa valutazione nella nota  di  chiusura  della
procedura redatta, periodicamente. Qualora non condivida, in tutto  o
in  parte,  le  risultanze   e   le   valutazioni   contenute   nella
documentazione menzionata, l'ufficio motiva le ragioni  sottese  alla
mancata condivisione. 
 
                       DOVERI DEL CONTRIBUENTE 
 
    Il contribuente ammesso al regime si impegna ad agire  nel  pieno
rispetto della legalita', improntando  i  propri  comportamenti  alla
correttezza e alla buona fede, intesa come il dovere  di  comportarsi
con  lealta'  ed  onesta',  integrita',  trasparenza,   chiarezza   e
professionalita', sia all'interno della  propria  organizzazione  che
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,  con  la  quale  esso
intrattiene rapporti basati su tutti i valori  fin  qui  evidenziati,
necessari alla permanenza nel regime di adempimento collaborativo. 
    In attuazione di tali principi il contribuente ammesso al  regime
assume i seguenti impegni: 
      1) Trasparenza fiscale e comportamento etico 
        1.1) il contribuente si  impegna  a  promuovere  e  garantire
all'interno della propria  organizzazione  condotte  improntate  alla
trasparenza,  onesta',  correttezza  e  rispetto   della   normativa,
mediante la comunicazione di standard  comportamentali  coerenti  con
tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una  cultura
del controllo che coinvolga l'intera organizzazione; 
        1.2) il contribuente si impegna ad attuare  e  diffondere  un
sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi e
degli  obiettivi  che  costituiscono  la  cultura   aziendale   venga
disciplinato in appositi documenti  quali  codici  etici,  codici  di
condotta, linee guida comportamentali, che tengano conto anche  della
variabile fiscale; 
        1.3) il contribuente si  impegna  a  considerare  il  governo
degli aspetti fiscali e la conformita'  alle  norme  tributarie  come
elementi fondanti dei propri meccanismi di  controllo  e  sistemi  di
gestione del rischio. In particolare, esso garantisce  che  i  propri
organi di gestione adottino una strategia  fiscale  che  permetta  di
assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati
alla fiscalita', siano del tutto identificati, valutati e gestiti; 
        1.4) il contribuente si impegna  a  garantire  che  i  propri
organi di gestione svolgano  funzioni  di  governo  e  indirizzo  del
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
del rischio fiscale  e  che  siano  adeguatamente  e  preventivamente
informati delle  conseguenze  fiscali  delle  operazioni  di  rilievo
strategico e di maggior impatto  e  complessita',  pianificate  o  da
realizzare. 
      2) Bassa propensione al rischio fiscale (risk appetite) 
        2.1) il contribuente si impegna  ad  applicare  la  normativa
fiscale assicurando che vengano rispettate la lettera, lo  spirito  e
lo scopo delle rilevanti disposizioni; 
        2.2) nei  casi  in  cui  la  normativa  fiscale  non  risulti
sufficientemente  chiara  e   univoca   nel   significato   ad   essa
attribuibile,   il   contribuente    si    impegna    a    perseguire
un'interpretazione ragionevole della stessa, ispirata a  principi  di
legalita' e correttezza, avvalendosi, se necessario, di consulenze  e
conferme esterne; 
        2.3) nei casi in cui, sulla base di una valutazione oggettiva
da   parte   dell'impresa,   persistano   margini    di    incertezza
sull'interpretazione  delle  norme  tributarie,  il  contribuente  si
impegna ad agire in piena trasparenza  nei  confronti  dell'autorita'
fiscale, adoperandosi di concerto con  essa  al  fine  di  addivenire
all'applicazione del livello di tassazione ritenuto piu' corretto,  a
tal fine ricorrendo  a  tutti  gli  strumenti  messi  a  disposizione
dall'ordinamento; 
        2.4) il  contribuente  non  mette  in  atto  comportamenti  e
operazioni, di carattere nazionale o  transnazionale,  che  producano
conseguenze fiscali che lo stesso  e'  ragionevolmente  in  grado  di
comprendere  e  che  contengano  i  seguenti   elementi:   i)   siano
suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto  con  lo  scopo
delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie  esistenti
fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; ii)
determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione  e
doppia non imposizione; iii) si  traducano  in  costruzioni  di  puro
artificio, che non riflettono  la  realta'  economica  e  da  cui  e'
ragionevole attendersi vantaggi fiscali indebiti; 
        2.5) il contribuente non pone in essere investimenti in paesi
o territori a fiscalita'  privilegiata  con  lo  scopo,  esclusivo  o
prevalente, di ottenere un vantaggio fiscale. Gli investimenti  e  le
acquisizioni in detti paesi o territori sono effettuati  solo  quando
perseguono scopi commerciali genuini e risultano supportati da solide
ragioni economiche; 
        2.6) il contribuente si impegna a rispettare le  disposizioni
volte a garantire l'idoneita' dei  prezzi  di  trasferimento  per  le
operazioni infragruppo con la finalita' di allocare, in modo conforme
alle leggi tenendo conto in  particolare  di  quanto  previsto  dalle
linee guida dell'OCSE pro tempore vigenti,  i  redditi  generati  nei
Paesi in cui opera; 
        2.7) il contribuente non prevede meccanismi di incentivazione
del personale dipendente connessi al conseguimento  di  obiettivi  di
riduzione del carico fiscale. In nessun modo e per  nessuna  funzione
aziendale,  il  contribuente  prevede  meccanismi  incentivanti   che
spingano il personale a scelte fiscali non etiche o in conflitto  con
leggi e regolamenti; 
        2.8) il contribuente si impegna  a  porre  in  essere  quanto
necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni
di frode fiscale, anche in conseguenza di condotte poste in essere da
soggetti terzi, quali persone fisiche, societa' o enti  di  qualsiasi
natura, diversi dal contribuente, anche se a quest'ultimo  legati  da
rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di  collaborazione,
di natura commerciale o altro. 
      3) Efficace gestione del rischio fiscale e della Tax Compliance 
        3.1) il contribuente si  impegna  a  assicurare  l'integrita'
negli adempimenti fiscali e la corretta determinazione delle imposte,
nel rispetto delle tempistiche e dei  requisiti  ad  essi  associati,
evitando controversie con le autorita' fiscali; 
        3.2) il contribuente si impegna a istituire  e  mantenere  un
efficace sistema integrato di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli
derivanti dai principi contabili applicati, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo  interno  il  quale,  nel
rispetto delle indicazioni dell'OCSE, di quanto previsto dal  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.  128,  dai  provvedimenti  attuativi  e
dalle «Linee guida» dell'Agenzia delle entrate, assicuri: 
          a) una chiara attribuzione di ruoli  e  responsabilita'  ai
diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione  ai
rischi fiscali; 
          b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione
e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a  tutti
i livelli aziendali; 
          c) efficaci procedure per rimediare  ad  eventuali  carenze
riscontrate nel suo funzionamento e  attivare  le  necessarie  azioni
correttive 
          d) una mappatura dei rischi fiscali  relativi  ai  processi
aziendali, e di procedere al suo costante aggiornamento; 
        3.3) ricorrendone i presupposti di legge, il contribuente  si
impegna a richiedere e ottenere la certificazione prevista  dall'art.
4, comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  e  i
relativi  aggiornamenti,  nel  rispetto  di  quanto   stabilito   dal
regolamento  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'art. 4, comma 1-ter, del decreto; 
        3.4) il contribuente si impegna a istituire  e  mantenere  un
sistema  di  controllo  dell'informativa  finanziaria-contabile   che
assicuri la solidita' del dato contabile su cui poggia l'obbligazione
tributaria; 
        3.5) il contribuente si impegna a istituire e  mantenere  una
procedura per la  gestione  del  rischio  connesso  all'attivita'  di
interpretazione della disciplina fiscale  (processo  interpretativo),
in coerenza ed in applicazione dei principi e delle regole  operative
fissate nella strategia fiscale; 
        3.6) il contribuente si impegna  a  promuovere  la  diligenza
professionale nella gestione delle attivita' e processi  a  rilevanza
fiscale e ad assicurare un'adeguata formazione tecnica ai  dipendenti
coinvolti nella gestione  di  adempimenti  e  attivita'  a  rilevanza
fiscale; 
        3.7)  il  contribuente  si   impegna   a   istituire   flussi
informativi completi e accurati verso gli organi  di  gestione  e  le
autorita' fiscali. 
      4) Relazione trasparente con le autorita' fiscali 
        4.1) il contribuente promuove l'istaurazione  di  un  dialogo
collaborativo, costruttivo e trasparente  con  le  autorita'  fiscali
improntato a principi di onesta', trasparenza,  correttezza  e  buona
fede, nonche' di  chiarezza,  completezza  e  tempestivita',  fondato
sulla fiducia reciproca e con l'obiettivo di rafforzare i rapporti di
lungo termine e di minimizzare eventuali controversie; 
        4.2) nel pieno rispetto di quanto stabilito al Capo I,  punto
3, del provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n.  101573  del
26 maggio 2017, il contribuente si impegna ad attivare interlocuzioni
costanti   e   preventive   sui   «rischi   fiscali   significativi»,
intendendosi per tali i rischi fiscali che insistono  su  fattispecie
per le quali, sulla base di una comune valutazione  delle  soglie  di
materialita' quantitativa e  qualitativa,  effettuata  ai  sensi  del
punto 4.4 del medesimo provvedimento, si ritengono operanti i  doveri
di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto; 
        4.3) nel  contesto  delle  interlocuzioni  di  cui  al  punto
precedente, il contribuente si astiene dall'effettuare  comunicazioni
non veritiere e da adottare comportamenti  volti  a  trarre  indebito
vantaggio  dall'altrui  posizione  di  svantaggio  informativo  e  si
impegna ad assicurare che le autorita'  fiscali  ottengano  tutte  le
informazioni necessarie per acquisire la piena comprensione dei fatti
che sono alla base dell'applicazione delle norme; 
        4.4)  il  contribuente  si  attiene  al  dovere  primario  di
adoperare gli strumenti di interlocuzione messi a sua disposizione in
modo coerente con la finalita' di questi ultimi e con i  principi  di
fondo del regime, in particolare si astiene: 
          a) dal  presentare  reiteratamente  istanze  di  interpello
inammissibili o  comunicazioni  di  rischio  che  non  consentano  di
ricondurre  la  fattispecie  rappresentata  a  un  caso  concreto   e
personale; 
          b) dal disattendere sistematicamente le indicazioni fornite
dall'Agenzia  delle  entrate  in  risposta  agli  interpelli  e  alle
comunicazioni di rischio; 
          c)  dal  porre  in  essere  comportamenti  non  esattamente
corrispondenti a quelli rappresentati in occasione dell'interpello  o
della comunicazione di rischio; 
        4.5) il contribuente si impegna a comunicare  tempestivamente
eventuali modifiche delle circostanze di fatto  o  di  diritto  sulla
base delle quali e'  stata  formulata  una  risposta  o  assunta  una
posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive; 
        4.6)   indipendentemente   dalla   soglia   di   materialita'
concordata il contribuente si impegna  a  comunicare  tempestivamente
all'Agenzia delle entrate i casi in cui ritenga di non adeguarsi alle
indicazioni  dettate,  in   via   di   prassi,   dall'Amministrazione
finanziaria. Il  contribuente  si  impegna,  altresi',  a  comunicare
all'Agenzia delle entrate le condotte difformi  dal  contenuto  delle
risposte allo stesso rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e del punto 5.1 del  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017.


Source: Dottrina del Lavoro

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