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Articolo: Revoca delle dimissioni del padre e della madre nel periodo protetto


approfondimento di Eufranio Massi

“Con una nota dell’8 maggio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rispondendo ad alcune richieste di chiarimento di proprie strutture territoriali, ha esaminato la questione della revoca delle dimissioni presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori entro i tre anni dalla nascita del bambino, confermate avanti ad un funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La questione dimissioni convalidate si pone, sia pure con effetti diversi, per:

  1. La lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza ed il giorno del compimento di un anno di età del bambino;
  2. Il lavoratore che, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 151/2001 fruisce, in sostituzione della madre (perché morta, perché incapace di attendere alle cure del figlio o della figlia, perché ha abbandonato il tetto coniugale ed il padre risulta l’unico assegnatario per le cure del bambino), della tutela protetta fino ad un anno dalla nascita;
  3. Il lavoratore che ha fruito del congedo obbligatorio di paternità nel, periodo compreso tra il settimo mese di gravidanza della moglie o della compagna e fino al quinto mese successivo alla nascita della prole;
  4. La lavoratrice ed il lavoratore fino al compimento di tre anni dalla nascita. …”

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Source: Dottrina del Lavoro

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