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INPS: Assegno di inclusione (ADI) – calendario pagamenti


L’INPS, con il messagio n. 835 del 26 febbraio 2024, comunica il calendario dei pagamenti delle rate successive alla prima (c.d. rinnovi) per i prossimi mesi:

Disponibilità importi sulle carte di inclusione  in fase di rinnovo mensile, se confermati i  requisiti per la percezione del beneficio
martedì 27 febbraio 2024
mercoledì 27 marzo 2024
venerdì 26 aprile 2024
martedì 28 maggio 2024
giovedì 27 giugno 2024
sabato 27 luglio 2024

A partire dai rinnovi del mese di marzo verrà preso a riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; appena disponibile l’ISEE 2024 e comunque con le  elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa”.

Per coloro che presentano domanda di Assegno di inclusione  entro il mese di febbraio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto nello stesso mese, i primi pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, verranno effettuati il 15 marzo con competenza per il mese di marzo (ossia il mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale), mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.

Si riporta di seguito il calendario dei primi pagamenti per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi, con esito positivo dell’istruttoria e patto di attivazione sottoscritto.

 

 

Domande presentate entro

Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria Disponibilità carte inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto i l’SMS
febbraio 2024 febbraio 2024 venerdì 15 marzo 2024
marzo 2024 marzo 2024 martedì 16 aprile 2024
aprile 2024 aprile 2024 mercoledì 15 maggio 2024
maggio 2024  maggio 2024 sabato 15 giugno 2024
giugno 2024 giugno 2024 martedì 16 luglio2024

A partire dalle domande presentate dal mese di febbraio, infatti, i pagamenti, all’esito positivo dell’Istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Nel caso in cui il Patto di attivazione digitale non venga sottoscritto nello stesso mese di presentazione della domanda, ma successivamente, il pagamento del beneficio, all’esito positivo dell’istruttoria, verrà riconosciuto dal mese successivo alla sottoscrizione del Pad, secondo gli esempi sotto riportati.

Domande presentate entro  Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria Disponibilità carte inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto l’SMS
febbraio 2024 marzo  2024 martedì 16 aprile 2024
marzo 2024 maggio 2024 sabato 15 giugno 2024

Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda e comunque nell’ambito dello stesso mese, ma l’esito positivo dell’istruttoria  venga confermato nel o nei  mesi successivi, il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva all’esito positivo dell’Istruttoria, ma le mensilità del beneficio verranno riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate spettanti, secondo gli esempi sotto riportati.

Domande presentate con contestuale sottoscrizione del Patto di attivazione digitale  entro  esito positivo dell’Istruttoria Disponibilità carte inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto il SMS per il primo pagamento e date di pagamento successive
febbraio 2024 marzo  2024 martedì 16 aprile 2024- pagamento mensilità marzo; 26 aprile- pagamento mensilità aprile
marzo 2024 maggio 2024 sabato 15 giugno 2024- pagamento mensilità aprile; 27 giugno -pagamento mensilità maggio; 16 luglio-pagamento mensilità  giugno; 27 luglio -pagamento mensilità luglio

Entro il 29 febbraio sarà disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

Per le domande in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica dell’evidenza. Le Sedi, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di eliminare l’evidenza. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

Le domande poste nello stato di sospesa per incongruenza della composizione del nucleo familiare tra DSU e stato di famiglia-ANPR, risultante dagli archivi a disposizione dell’Istituto, sono, invece, sottoposte all’accertamento da parte delle sedi dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo, nel rispetto delle regole eccezionali e derogatorie che disciplinano il nucleo ai fini ISEE.

All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel  caso in cui, invece, dall’accertamento risulti, nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), potrà utilizzare la funzione di annullamento della  “sospensione”, consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria.

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede (cfr. a riguardo il  Messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024).

  Fonte: INPS


Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS


Source: Dottrina del Lavoro

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