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Dottrina Per il Lavoro: obbligo assicurativo a copertura di danni da calamità naturali


La Legge di Bilancio per l’anno 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto, all’articolo 1, commi da 101 a 111, l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La polizza assicurativa deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’obbligo non si applica alle:

  • imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
  • imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e ss, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Beni da assicurare

L’obbligo riguarderà le seguenti immobilizzazioni materiali, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Eventi

Per eventi da assicurare si intendono:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

Sanzioni

Dell’inadempimento all’obbligo assicurativo lo Stato ne terrà conto per l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Inoltre, in caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 di euro.


Source: Dottrina del Lavoro

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