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INPS: RdC – chiarimenti sulla cessazione della misura al 1° gennaio 2024


L’INPS, con il messaggio n. 4179 del 24 novembre 2023, informa che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 318, ha disposto ha disposto la cessazione della misura del Reddito di Cittadinanza (Rdc), a far data dal 1° gennaio 2024.

Per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023.

La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Tenuto conto, peraltro, dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta, non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza  oltre la data del 30 novembre p.v.

Nel caso di domande presentate all’Istituto per il tramite di intermediari, verrà consentita, anche attraverso il canale dell’interoperabilità, la trasmissione di tali domande fino alla data del 20 dicembre p.v., purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre p.v.

La data del 30 novembre p.v. rappresenta anche il termine indicato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di modifica dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.

Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta,  verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.

Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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