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INPS: fringe benefit 2023 – istruzione per i conguagli


L’INPS, con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, fornisce una disamina delle normative 2023 relative alla erogazione dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti e l’eventuale impatto sui contributi previdenziali.

In particolare, l’Istituto interviene sull’aumento della soglia dei fringe benefit, come individuati dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, previsto:

  • in capo ai lavoratori con figli a carico, di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 48/2023,
  • per tutti i lavoratori con il cd. “bonus carburante”, previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Per quest’ultima agevolazione si ricorda che il beneficio è esclusivamente di natura fiscale e non contributiva.

Per la determinazione dei limiti di decontribuzione si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 (3mila euro per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro per gli altri lavoratori), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si dovrà attenere alle seguenti modalità:

  • porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 48/2023, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del decreto legge n. 48/2023;
  • provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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