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INPS: Lavoratori domestici – importo dei contributi per l’anno 2023


L’INPS, con la circolare n. 13 del 2 febbraio 2023, comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Importo dei contributi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
fino a € 8,92

oltre € 8,92

fino a € 10,86

oltre € 10,86

€ 7,90

€ 8,92

€ 10,86

€ 1,58 (0,40) (2)

€ 1,78 (0,45) (2)

€ 2,17 (0,55) (2)

€ 1,59 (0,40) (2)

€ 1,79 (0,45) (2)

€ 2,18 (0,55) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,75 € 1,15 (0,29) (2) € 1,16 (0,29) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,92

oltre € 8,92

fino a € 10,86

oltre € 10,86

€ 7,90

€ 8,92

€ 10,86

€ 1,69 (0,40) (2)

€ 1,91 (0,45) (2)

€ 2,32 (0,55) (2)

€ 1,70 (0,40) (2)

€ 1,92 (0,45) (2)

€ 2,33 (0,55) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,75 € 1,23 (0,29) (2) € 1,24 (0,29) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A. Senza il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D.

ASpI

C.U.A.F.

MATERNITA’

INAIL

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0,0000%

0,0000%

1,31%

0,20%

19,9675%

0,872793

0,051584

0,000000

0,000000

0,065607

0,010016

1,000000

17,4275%

1,1500%

0,0000%

1,31%

0,2000%

20,0875%

0,867579

0,057250

0,000000

0,065215

0,009956

1,000000

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D.

ASpI

C.U.A.F.

MATERNITA’

INAIL

Contributo addizionale

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0,0000%

0,0000%

1,31%

1,40%

0,20%

21,3675%

0,815608

0,048204

0,000000

0,000000

0,061308

0,065520

0,009360

1,000000

17,4275%

1,1500%

0,0000%

1,31%

1,40%

0,20%

21,4875%

0,811053

0,053519

0,000000

0,060966

0,065154

0,009308

1,000000

 

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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