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MEF: perequazione automatica delle pensioni 2022 e 2023


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, il Decreto 10 novembre 2022, con il quale comunica la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il valore della percentuale di variazione – anno 2022 ed il valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021.

In particolare:

  • La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,9 dal 1° gennaio 2022.
  • La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
  • Le percentuali di variazione per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale (di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324), sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Fonte: MEF


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2022 

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1°  gennaio
2023. Valore della percentuale di  variazione  -  anno  2022.  Valore
definitivo della percentuale di variazione - anno 2021.
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni; 
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  17  novembre  2021  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26  novembre  2021)
concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno  2021
e valore definitivo per l'anno 2020»; 
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai  parametri  ad  esse  connesse,  prevede  che  la  percentuale  di
adeguamento  corrispondente  alla   variazione   che   si   determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente  il
mese  di  decorrenza  dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; 
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
recante disposizioni in  materia  di  «Anticipo  della  rivalutazione
delle pensioni all'ultimo trimestre 2022»; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data 3 novembre 2022, dalla quale si rileva che: 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio-dicembre 2020 ed il periodo gennaio-dicembre  2021
e' risultata pari a +1,9; 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre  2022
e' risultata pari a +7,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i  mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2022 una variazione dell'indice  pari
rispettivamente a +3,1, -2,0 e -2,0; 
  Considerata la necessita': 
    di determinare il valore effettivo della  variazione  percentuale
per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2022; 
    di  determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento   di
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2023,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022; 
    di indicare le modalita'  di  attribuzione  dell'aumento  per  le
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indennita'   integrativa
speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2021 e' determinata in misura pari  a  +1,9
dal 1° gennaio 2022. 
                               Art. 2 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2022 e' determinata in misura pari  a  +7,3
dal 1° gennaio 2023, salvo  conguaglio  da  effettuarsi  in  sede  di
perequazione per l'anno successivo. 
                               Art. 3 
 
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli  precedenti,  per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale,  ove  competa,  e
sulla pensione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2020 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                  e delle finanze     
                                                     Giorgetti        
 Il Ministro del lavoro   
e delle politiche sociali 
        Calderone


Source: Dottrina del Lavoro

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