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La riduzione, prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2022, nella misura dell’11,50%.
Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro
