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Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2017, il Decreto 26 luglio 2017, con le modifiche al Decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 luglio 2017 

Modifiche al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo  al  Fondo
di   solidarieta'   per   la   riconversione    e    riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione  e  del  reddito  del
personale del credito. (Decreto n. 99789).  
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare,  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa  in  materia  d'integrazione  salariale,  una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148  del  2015
che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia  di
integrazione salariale,  che  si  costituiscano,  previa  stipula  di
accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali
con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela  in  costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste  dalla  normativa  in
materia di integrazione sociale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del  2015,
che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del  2015,
che  prevede  la  possibilita'  di  apportare  modifiche  agli   atti
istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 26; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  83486
del 28  luglio  2014,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto  citato,
che prevede che il Fondo  di  solidarieta'  per  la  riconversione  e
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito provveda, in via  ordinaria,  a
contribuire al finanziamento di programmi formativi di  riconversione
o riqualificazione professionale anche in concorso con  gli  appositi
fondi nazionali o dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  punto  2),  del  medesimo
decreto, che prevede che il Fondo  provveda,  in  via  ordinaria,  al
finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei  lavoratori
interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, ivi
comprese le prestazioni di solidarieta' intergenerazionali; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze n. 83486, del 28 luglio 2014 che prevede che  nei  casi
di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a),
punto 1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun  trimestre  di
riferimento, in misura non  superiore  all'ammontare  dei  contributi
ordinari  dovuti  dalla  singola  azienda  nello  stesso  periodo  di
riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e
al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),
gia' deliberate; 
  Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto  che  stabilisce  che
nei casi di ricorso alle prestazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a), punto 2,  ovvero  nei  casi  di  ricorso  congiunto  alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punti  1  e  2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti dalla singola azienda nello  stesso  periodo  di  riferimento,
tenuto conto degli  oneri  di  gestione  e  amministrazione  e  delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 marzo 2017 tra ABI e
FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA,  e  UNISIN,
con cui, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto  legislativo  n.
148 del 2015,  e'  stato  convenuto  di  apportare  modificazioni  ed
integrazioni alla disciplina delle prestazioni ordinarie  di  cui  al
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83486,  del
28 luglio 2014; 
  Considerata  l'avvertita  esigenza  delle  parti  sociali  espressa
nell'accordo sindacale del 20 marzo 2017  di  apportare  modifiche  e
integrazioni all'atto istitutivo del Fondo  di  solidarieta'  per  la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del  personale  del  credito,  con  la
finalita' di garantire un efficiente utilizzo delle risorse  e  delle
prestazioni   del   fondo,   anche   con   particolare    riferimento
all'organizzazione  del  settore  che   si   caratterizza   per   una
preponderante presenza di gruppi bancari; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare  l'art.  9,  commi  3  e  4,  del
decreto n.  83486,  del  28  luglio  2014,  dando  seguito  a  quanto
stabilito nell'accordo sindacale del 20 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art.  9,  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 3  e'  sostituito  dal
seguente: «3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per
ciascun  trimestre  di   riferimento,   in   misura   non   superiore
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla  singola  azienda,
ovvero  dal  complesso  delle  societa'  del  gruppo  cui   l'azienda
appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto  conto  degli
oneri di gestione e amministrazione e al netto delle  prestazioni  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), gia' deliberate». 
  2. All'art.  9,  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 28 luglio 2014, n. 83486, il comma 4  e'  sostituito  dal
seguente: «4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi  di  ricorso  congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del
gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento,
tenuto conto degli  oneri  di  gestione  e  amministrazione  e  delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2017 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1984 


Source: Dottrina del Lavoro

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