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Tribunale Milano: repechage alla luce del nuovo art. 2103

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Con sentenza n. 3370 del 16 dicembre 2016, il Tribunale di Milano ha affermato che il datore di lavoro in presenza di un lavoratore eccedentario da licenziare per giustificato motivo oggettivo, deve verificare la sussistenza, nell’ambito dell’intera azienda, non più delle mansioni equivalenti, ma tra tutte le mansioni riconducibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento.


Source: Dottrina del Lavoro

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