approfondimento di Massimo Tommaso Goffredo e Vincenzo Meleca
Estratto dal n. 1/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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Dottrina e giurisprudenza si sono poste la questione se ciò fosse lecito, se, cioè, il proprio rapporto di lavoro rientrasse tra i diritti disponibili di un lavoratore, dando una risposta positiva: “La rinuncia o la transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c. in
quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, questa garanzia dipende da leggi o disposizioni collettive, mentre l’ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto
di lavoro stesso, in base all’art. 2118 c.c.”.
Ciò detto, quali sono le tipologie di incentivazione a disposizione del datore di lavoro e quali sono gli eventuali riflessi sotto il profilo contributivo e fiscale? Nelle note che seguono cercheremo di fare il punto della situazione..”…..continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro
