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INPS: cir. 59/16 – controlli sulla legittima fruizione del bonus "Garanzia Giovani"


L’Inps, con la circolare n. 59 del 1° aprile 2016, comunica che, a seguito della nomina dell’Istituto – da parte del Ministero del Lavoro (con Decreto Direttoriale n. 425II15) – ad “Organismo Intermedio del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, ha iniziato a porre in essere una serie di attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale “GAGI”.

Caratteristiche dell’incentivo

Il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia giovani” è destinato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumono  giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  – Not [engaged  in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati  né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.

L’incentivo spetta per le seguenti tipologie di rapporti:

a.  contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b.  contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Si specifica, al riguardo, che in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi;

c.  contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere,  per il quale è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;

d.  trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine: nell’ipotesi in cui per il rapporto trasformato si sia già goduto del bonus occupazionale, l’incentivo per il rapporto a tempo indeterminato spetta ai datori di lavoro che ne facciano richiesta con la riduzione dell’importo già percepito.

Ai datori di lavoro che assumono con una delle sopra elencate tipologie contrattuali un giovane registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” viene riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui valore varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita al giovane. Per il bonus occupazionale l’entità dell’incentivo varia da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 6000 euro, secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto direttoriale n. 1709/2014):

RAPPORTO DI LAVORO classe di profilazione
1

BASSA

2

MEDIA

3

ALTA

4

MOLTO ALTA

rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi € 1.500 € 2.000
rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi € 3.000 € 4.000
rapporto a tempo indeterminato € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000

Si specifica, al riguardo, che nel caso di lavoro a tempo parziale l’importo dell’incentivo è proporzionato alla percentuale di part time. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo, previamente riconosciuto ed autorizzato, è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo, previamente riconosciuto ed autorizzato, è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

Il beneficio si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, mentre non trova applicazione per le assunzioni di lavoratori domestici o per rapporti di lavoro intermittente, ripartito e accessorio.

Inoltre, l’incentivo è legittimamente riconoscibile per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, in forza della specifica previsione contenuta nel decreto direttoriale n. 11 del 2015.

Il godimento del bonus occupazionale è subordinato ad una serie di condizioni riguardanti il datore di lavoro:

a)    il relativo importo non deve comportare il superamento dei limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore o, nel caso in cui si superi la soglia “de minimis”, l’assunzione deve comportare un incremento netto dell’occupazione rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione;

b)   il datore di lavoro deve risultare in posizione regolare in ordine all’assolvimento dei propri obblighi contributivi e agli obblighi inerenti la tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì rispettare gli altri obblighi di legge e applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali,  laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, decreti ministeriali, circolari e messaggi attuativi della citata disposizione);

c)   il datore di lavoro deve rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi previsti dapprima dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012, abrogati dall’articolo 34 del d.lgs. n. 150/2015 ed ora ridisciplinati dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, e cioè:

–        l’assunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente;

–        l’assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto;

–        presso l’unità produttiva ove si intende fruire dell’agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore sospeso;

–        il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si ribadisce, come sopra chiarito, che il bonus occupazionale può essere goduto anche oltre i limiti del “de minimis” nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Fonte: Inps


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Source: Dottrina del Lavoro

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