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INPS: esonero contributi del lavoratore – istruzioni


L’INPS, con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, fornisce le istruzioni operative riguardanti l’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legge n. 48/2023.

In particolare, l’articolo 39, comma 1, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo è riconosciuto:

  • nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura del 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura del 2%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura del 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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