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Governo: misure in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro


Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto Legge n. 21 giugno 2022, n. 73, con misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Per la materia lavoro, di particolare importanza quanto previsto dagli articoli 42, 43, 44 e 45, che dispongono alcune semplificazioni per quanto riguarda le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Art. 42 
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro 
  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e'  rilasciato  nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286  del
1998. 
  2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,  nel  termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni  relative
agli elementi ostativi di cui agli  articoli  22  e  24  del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  consente  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale.  Al  sopravvenuto
accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la  revoca  del
nulla osta e del visto di ingresso. 
  3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla  base  dei  nulla
osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente  articolo,
e' rilasciato entro venti giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda. 
  4. A seguito del rilascio del nulla osta e  del  visto  d'ingresso,
ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore
di lavoro e lo straniero  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore  di  lavoro  e'
tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma  1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si  applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  si  applicano
anche in relazione alle procedure disciplinate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, da emanarsi per il 2022.  Per  le  procedure  di  cui  al  primo
periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del  nulla  osta
decorre dalla data di ricezione della domanda. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano  anche
ai cittadini stranieri  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda
diretta a instaurare in Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato
nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma  1,  nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul
territorio nazionale alla data del 1° maggio  2022.  A  tal  fine,  i
predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una
delle seguenti condizioni: 
    a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; 
    b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data,
in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi  della  legge
28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione
di data certa proveniente da organismi pubblici. 
  8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di  cui  al
presente articolo puo' concludere il contratto  di  lavoro  senza  la
necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali
condizioni sono verificate dallo sportello unico  per  l'immigrazione
al momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno.  Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni,  consegue
la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi  titolo  rilasciato,
qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto  del
contratto di lavoro.
Art. 43 
Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti 
  1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma
7, i cittadini stranieri: 
    a) nei  confronti  dei  quali  sia  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
    b) che siano segnalati, anche in base ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
    c) che siano  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura
penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i
reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
      d) che comunque siano considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 
  2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42,
comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  stato  emesso   un
provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  o
che alla predetta data risultino condannati, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati  di  cui  all'articolo  10-bis  del  citato
decreto n. 286 del 1998. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione dei procedimenti relativi al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno  illegale  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione  degli  illeciti  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  4. La sospensione di cui al comma  3  cessa  comunque  in  caso  di
diniego o revoca del nulla  osta  e  del  visto  a  qualsiasi  titolo
rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sia  rilasciato  il  nulla
osta. 
  5. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  3,  il  cittadino
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei  casi  previsti  ai
commi 1 e 2. 
  6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino
straniero l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 3. 
Art. 44 
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma  8,
 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
  1.  In  relazione  agli  ingressi  previsti  dai  decreti  di   cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, per le  annualita'  2021  e  2022,  la  verifica  dei  requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle  richieste  presentate  di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via  esclusiva  e
fatto salvo quanto previsto al comma  6,  ai  professionisti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro
aderisce o conferisce mandato. 
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito  positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero. 
  3.  Per  le   domande   gia'   proposte   per   l'annualita'   2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al  momento  della
sottoscrizione del contratto di soggiorno. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non  trovano
applicazione con riferimento alle  domande  dell'annualita'  2021  in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono  gia'  state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i  datori  di  lavoro  richiedenti  non   sono   tenuti   a   munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le  annualita'
di cui al comma 1,  l'applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394. 
  5. L'asseverazione di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque
richiesta   con   riferimento   alle   istanze    presentate    dalle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale che  hanno  sottoscritto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  In  tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo  27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  6. In relazione agli ingressi di cui  al  presente  articolo  resta
ferma  la  possibilita',  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di  effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure  di
cui al presente articolo. 
Art. 45 
Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie 
  1. Per consentire una piu' rapida definizione  delle  procedure  di
cui  agli  articoli  42,  43  e  44,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  ad  utilizzare,  tramite   una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a  contratto  a
termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e  106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nel  limite  massimo  di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi  di
servizio interessate dalle procedure menzionate. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42,  43
e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno  2022  per
prestazioni   di    lavoro    straordinario    per    il    personale
dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno;  di  euro
4.069.535 per l'anno 2022 per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
eccedente rispetto al monte  ore  previsto  per  il  personale  della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile  dell'interno  di  cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio  immigrazione  delle
questure e presso la Direzione  centrale  dell'immigrazione  e  della
polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero  dell'interno;  di  euro  818.902  per  l'anno   2022   per
l'utilizzo  di  servizi  di  mediazione  culturale,  anche   mediante
apposite convenzioni con  organizzazioni  di  diritto  internazionale
operanti in ambito migratorio;  di  euro  484.000  per  l'adeguamento
della  piattaforma   informatica   del   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

il Decreto Legge n. 73/2022

Fonte: Gazzetta Ufficiale


Source: Dottrina del Lavoro

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