L’INPS, con il messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, informa che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
Leggi:
– articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro