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Governo: PA – modifiche in materia di licenziamento disciplinare

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Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2017, il Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, con le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118 

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  20
giugno 2016, n. 116, recante  modifiche  all'articolo  55-quater  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s); 
  Visto il decreto  legislativo  20  giugno  2016,  n.  116,  recante
modifiche all'articolo 55-quater del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  s),  della
legge  7  agosto  2015,  n.  124,   in   materia   di   licenziamento
disciplinare; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017; 
  Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 7, della legge citata 7
agosto 2015, n. 124, il quale prevede che  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di  cui
al comma 1, il Governo puo' adottare, nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo  articolo,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  sul
decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e  sulle  integrazioni  e
modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con  il  presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  16
marzo 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 116 del 2016. 
                               Art. 2 
 
Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20  giugno  2016,  n.
                                 116 
 
  1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo  il
capoverso:  «Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata  nella  riunione  del  15  giugno  2016;»,  e'  inserito  il
seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;». 
                               Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno  2016,  n.
                                 116 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  n.
116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al capoverso 3-quater, la  parola:  «quindici»  e'  sostituita
dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «centocinquanta»; 
    b)  dopo  il  capoverso  3-quinquies  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis  e  3-ter  e  quelli
conclusivi  dei  procedimenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
comunicati all'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.». 
                               Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti  dal   decreto
legislativo n. 116 del 2016. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 


Source: Dottrina del Lavoro

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