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Articolo: l’apprendistato dei percettori di mobilità e degli “over 29” titolari di trattamento di disoccupazione

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente


Generazione Vincente
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Ed alla fine l’INPS “partorì” le proprie indicazioni operative!

Ci sono voluti quasi due anni (la norma è entrata in vigore il 24 giugno 2015) per fornire la piena agibilità alla disposizione contenuta nell’art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015 che consente la instaurazione dell’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per una qualificazione o riqualificazione professionale, oltre che per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità (ma dal 1° gennaio 2017 non è più possibile aggiungere nuovi iscritti), anche per i titolari di un trattamento di disoccupazione: i chiarimenti che consentono, finalmente, ai “cassetti previdenziali” delle varie sedi INPS di rispondere positivamente ai quesiti sempre più pressanti, sono contenuti nel messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017.

L’Istituto, dopo aver ricordato le indicazioni fornite in relazione alla previsione del vecchio art.7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011, ora abrogato, (circ. n. 128/2012) ove si parlava della possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità (tipologia, per la verità, poco usata, in quanto i datori preferivano, da subito, per una serie di motivi, ricorrere al contratto a termine e, poi, eventualmente, all’assunzione a tempo indeterminato) ed ove la norma non faceva alcuna distinzione tra le tre tipologie dell’apprendistato, pur essendo, quella professionalizzante, sostanzialmente l’unica praticata, entra nel merito dell’argomento specificando le due ipotesi distinte richiamate dal Legislatore.

Ma, andiamo con ordine.

Il messaggio n. 2243 ricorda che per gli apprendisti iscritti nelle liste di mobilità e fruitori della indennità, l’aliquota contributiva (essendo il riferimento all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 un mero richiamo) è, per i primi diciotto mesi, pari al 10% e che, quindi, nelle aziende che occupano fino a nove dipendenti non trova applicazione l’aliquota contributiva ridotta prevista dalla legge n. 296/2006 all’art. 1, comma 773, mentre, al contempo, non si applica l’aliquota contributiva per il finanziamento della NASpI (art. 2, comma 37, della legge n. 92/2012).”….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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