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Articolo: Verbali di conciliazione in sede protetta – sono sempre inoppugnabili?

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente


Generazione Vincente
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Con una sentenza destinata a sollevare alcune questioni interpretative, la Cassazione (n. 8260 del 30 marzo 2017) è intervenuta su una sentenza della Corte di Appello di Milano, riformando, con rinvio, una decisione che potrebbe avere alcuni riflessi negativi su una prassi  consolidata, seguita dalle parti sia in caso di licenziamenti collettivi che individuali.

E’ noto a chiunque abbia un minimo di competenza in materia, che molti accordi, previo il pagamento di una somma a titolo di rinuncia, si concludono con la sottoscrizione di verbali nei quali i lavoratori, accettano il licenziamento, cosa che avviene anche a seguito dell’offerta facoltativa di conciliazione prevista dall’art. 6 del D.L.vo n. 23/2015, per il personale assunto a partire dal 7 marzo 2015. Ciò avviene, in genere, in sede protetta (commissione di conciliazione istituita presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, sede sindacale, commissione di certificazione), cosa che garantisce l’inoppugnabilità del verbale secondo la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c.. Ovviamente, il verbale è soggetto ad impugnazione, nei sei mesi successivi alla firma, in tutte quelle ipotesi che condizionano la volontà (vizio del consenso) dolo, oppure per illiceità o indeterminatezza.”….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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