approfondimento di Iunio Valerio Romano – Coordinatore Aree Vigilanza DTL di Lecce
Estratto dal n. 44/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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In sostanza, il Collegio piemontese ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi in ordine al ricorso presentato avverso l’adozione del provvedimento in parola, emesso per il contestato impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
In verità, sul punto la giurisprudenza è apparsa da sempre abbastanza ondivaga, rilevandosi pronunce in cui è stata ritenuta la natura afflittiva del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14, T.U. citato ed altre che hanno propeso per la natura ripristinatoria, con conseguente differenti ricadute sulla competenza giurisdizionale, in caso di ricorso, in assenza di una giurisdizione esclusiva espressamente dettata dal legislatore.”…..continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro
