s

Min.Lavoro: risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2016


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2016, il Decreto 10 ottobre 2016 con il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2016.

Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2016, ammontanti a 311.589.741,00 euro sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:

A) somme destinate alle regioni € 277.790.028,00

B) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali € 33.799.713,00.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2016

Riparto  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo  nazionale  per   le
politiche sociali, per l'anno 2016. 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre  2003,
n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000 (legge finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  volontariato»,  le  cui  risorse  afferiscono  al  Fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il comma 2 dell'art. 46 della legge n. 289 del 2002, il quale
prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri  decreti,  alla
ripartizione delle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali per le finalita' legislativamente poste a  carico  del  Fondo
medesimo; 
  Visto l'art. 2, comma 473, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che ribadisce che al decreto annuale di riparto del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20,  comma  7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)»; 
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  209,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016 - 2018»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 386, della legge n.  208  del
2015 che prevede l'adozione di un Piano nazionale per la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale,  con  cadenza  triennale  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, che individua una progressione  graduale,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli  essenziali  delle
prestazioni  assistenziali  da  garantire  su  tutto  il   territorio
nazionale per il contrasto alla poverta'; 
  Visto l'art. 1,  comma  387,  della  legge  n.  208  del  2015  che
individua, tra le priorita' del Piano per la lotta alla poverta'  nel
2016, l'avvio su tutto il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento  della  sperimentazione  di  cui   all'art.   60   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  26
maggio 2016, che, in attuazione dell'art. 1, comma 387,  della  legge
n. 208 del 2015, disciplina l'avvio  del  Sostegno  per  l'inclusione
attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale; 
  Visto  il  Programma  operativo   nazionale   (PON)   «Inclusione»,
approvato con  decisione  della  commissione  C(2014)  10130  del  17
dicembre 2014,  a  titolarita'  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  -  Direzione  generale  per  l'inclusione  e   le
politiche sociali; 
  Visto l'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016,  che
impegna il Governo, le regioni e le province autonome e le  autonomie
locali a dare promozione, diffusione e attuazione alle  «Linee  guida
per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa  in  carico
del  sostegno  per  l'inclusione  attiva»,  allegate  all'accordo   e
costituenti il principale riferimento per l'attuazione  del  Sostegno
per l'inclusione attiva con riferimento ai progetti personalizzati di
presa in carico dei beneficiari, 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
dicembre 2015, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio  2016 -  2018»  ed,  in
particolare, la tabella 4, che assegna al  capitolo  3671,  Fondo  da
ripartire per le politiche sociali, 312.589.741,00 euro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109  della
legge n. 191 del  2009,  richiede  che  ciascuna  amministrazione  si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  attribuite  alle  province  stesse  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art. 1, comma 158, della legge n. 190 del  2014,  a  legislazione
previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche  sociali
sarebbe stata, nel 2016, pari a 12.589.741,00 euro, non sufficienti a
coprire gli  oneri  connessi  agli  interventi  che  la  legislazione
vigente pone a carico del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo  e  che  pertanto
nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni; 
  Ritenuto  che  le  risorse  stanziate  in  legge  di  stabilita'  a
decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono
da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto  Fondo,  la  cui
quantificazione  non  comprende  le  quote  afferenti  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge n. 191 del 2009, sono pertanto da ritenersi escluse; 
  Considerato che, in base all'Intesa  sancita  in  Conferenza  Stato
regioni nella seduta  dell'11  febbraio  2016,  con  cui  sono  state
stabilite le  modalita'  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016 da parte  delle  regioni  a  statuto
ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge  n.  208  del
2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento  dell'Intesa
medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze  le
risorse del  bilancio  dello  Stato  alternative  rispetto  a  quelle
indicate al fine di assolvere al contributo di finanza  pubblica  per
la parte di competenza; 
  Considerato che, in base all'Intesa sopra  richiamata,  la  Regione
Lazio ha richiesto il totale definanziamento  della  quota  spettante
per l'anno 2016, nella  misura  di  24.306.627,45  euro,  che  verra'
quindi accantonata per intero e resa indisponibile; 
  Considerato che l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
individua nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse  da
porre a copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione
della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  del  29  febbraio   2016,
quantificati in 1.000.000 di euro; 
  Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente,
ammonta, complessivamente, a 311.589.741,00 euro; 
  Ritenuto pertanto di provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
individuate secondo il piano  di  riparto  allegato  per  complessivi
311.589.741,00 euro gravanti sul capitolo di  spesa  3671  «Fondo  da
ripartire per le politiche sociali», da  destinare  al  finanziamento
dei vari interventi previsti dalla normativa vigente; 
  Acquisita in data 3 agosto 2016 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche sociali per l'anno 2016, ammontanti a  311.589.741,00  euro
sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7  del  presente
decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati: 
 
    
    
    A) somme destinate alle
       regioni                     € 277.790.028,00
    b) somme attribuite al
    Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali, per gli
    interventi a carico del
    Ministero e la copertura
    degli oneri di funzionamento
    finalizzati al raggiungimento
    degli obiettivi istituzionali  €  33.799.713,00
              ------            -------------------     
          totale                   € 311.589.741,00
     

    
 
                               Art. 2 
 
  1. Le tabelle numeri 1 e 2 allegate formano  parte  integrante  del
presente decreto e si riferiscono a: 
    Tab. 1) Riparto generale riassuntivo  delle  risorse  finanziarie
complessive anno 2016; 
    Tab.  2)  Finanziamento  afferente  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali degli interventi di  competenza  regionale  per  le
politiche sociali. 
                               Art. 3 
 
  1.  Le  Regioni  programmano  gli  impieghi  delle   risorse   loro
destinate, nel rispetto dei  modelli  organizzativi  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo  i
macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati  nell'allegato  1,
che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano
nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo  per  le
non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con il relativo
decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel  Piano  azione  coesione
integrano, altresi', nella programmazione le risorse attribuite  agli
ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento  di
servizi di cura delle  persone,  segnatamente  cura  dell'infanzia  e
degli   anziani   non   autosufficienti.   La   programmazione   puo'
eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di  fonte
regionale o di altra fonte. 
  2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1
«Servizi per  l'accesso  e  la  presa  in  carico»  e  5  «Misure  di
inclusione sociale - sostegno al reddito»,  di  cui  all'allegato  1,
tiene conto dell'avvio del SIA su tutto il territorio  nazionale,  ai
sensi del decreto interministeriale 26  maggio  2016,  nonche'  delle
«Linee guida per la predisposizione  e  attuazione  dei  progetti  di
presa in  carico  del  Sostegno  per  l'inclusione  attiva»,  di  cui
all'accordo  in  Conferenza  unificata  dell'11  febbraio  2016.   Al
rafforzamento dei servizi per la presa in carico e per gli interventi
di contrasto  alla  poverta'  e'  comunque  assicurata  priorita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo  di  cui  al  presente  decreto,  in
maniera complementare alle risorse  destinate  al  rafforzamento  dei
medesimi servizi ed interventi a valere sul PON inclusione,  al  fine
di assicurare adeguati servizi di presa in  carico,  valutazione  del
bisogno e accompagnamento ai beneficiari del SIA. 
  3. E' avviata una rilevazione straordinaria  dei  servizi  e  degli
interventi che in ciascun ambito territoriale operano  nel  contrasto
alla poverta' al fine di definire lo sviluppo dei medesimi servizi  e
interventi, a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente
decreto, in coerenza con il Piano nazionale di lotta alla poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015, nell'ottica di una progressione  graduale,  nei  limiti
delle risorse disponibili, nel raggiungimento di  livelli  essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto  il  territorio
nazionale. I  dati  oggetto  della  rilevazione  di  cui  al  periodo
precedente sono comunicati al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali entro il 31 dicembre 2016. 
  4. La programmazione, di  cui  al  comma  1,  ed,  in  particolare,
l'attesa ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali  attribuite  a  ciascuna  Regione  tra  gli  ambiti
territoriali  di  competenza  sulla  base  della   tabella   di   cui
all'allegato 1,  e'  comunicata  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali   e   costituisce   condizione   necessaria   per
l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione. 
  5. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  gli  interventi  programmati  a
valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura  di
cui all'allegato 1. A tal fine, le regioni  comunicano  al  Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nelle  forme  e  nei  modi
previamente concordati, tutti i dati necessari  al  monitoraggio  dei
flussi finanziari e, nello specifico, i  trasferimenti  effettuati  e
gli interventi finanziati con le  risorse  del  Fondo  stesso.  Fermo
restando quanto  previsto  al  comma  4  e  al  successivo  comma  6,
l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione  deve  essere
comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva  attribuzione
ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo  anno  precedente
il presente decreto. 
  6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso. 
                               Art. 4 
 
  1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, le regioni
e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro  competenze,
alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui
all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli
in fase di sperimentazione del Sistema informativo  degli  interventi
per le persone non autosufficienti (SINA),  del  Sistema  informativo
sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie  (SINBA)
e del Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto
della  poverta'  e  dell'esclusione  sociale  (SIP),  ferma  restando
l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di  dati  di  cui
all'art. 16, comma 1,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 
                               Art. 5 
 
  1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le
politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni  con  le  stesse
modalita' e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2. 
  2. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente
decreto come  da  tabella  2,  previo  soddisfacimento  di  eventuali
richieste  di  accredito,  da  parte  dei   comuni,   in   esito   al
riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di
cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                               Art. 6 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali destinata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
sono finanziati, per  almeno  3.000.000  di  euro,  azioni  volte  al
consolidamento e all'allargamento, nonche' all'assistenza  tecnica  e
scientifica, del programma  di  prevenzione  dell'allontanamento  dei
minorenni  dalla  famiglia  di  origine  P.I.P.P.I.   (Programma   di
interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse
sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione  per  il
tramite delle regioni e delle province autonome sulla base  di  linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  le  risorse  gia'
destinate al programma P.I.P.P.I. sulla  base  dell'evoluzione  della
sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute. 
                               Art. 7 
 
  1.  Al  fine  di  individuare  le   priorita'   di   finanziamento,
l'articolazione  delle  risorse  del  Fondo,  nonche'  le  linee   di
intervento e gli indicatori finalizzati a specificare  gli  obiettivi
di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi  informativi,
e' costituito, a cura del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali un gruppo di lavoro con le  regioni  e  l'ANCI,  senza  oneri
aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica.  E'  individuata  come   area
prioritaria di  analisi  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale, tenuto conto dei risultati della  rilevazione  straordinaria
di cui all'art. 3, comma 3. Gli obiettivi di servizio riferibili alla
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale  definiti  in  esito  al
lavoro del  gruppo  di  cui  al  primo  periodo  costituiscono  parte
integrante  del  Piano   nazionale   di   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale, adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma  386,
della legge n. 208 del 2015, d'intesa con  la  Conferenza  unificata.
Successivamente all'adozione del Piano, i criteri  di  riparto  delle
risorse  complessivamente  afferenti  al  Fondo  nazionale   per   le
politiche sociali sono conseguentemente modificati. 
  2. Gli eventuali obiettivi di servizio  riferibili  all'area  della
disabilita' e della non autosufficienza, a valere sulle  risorse  del
Fondo di cui al presente decreto,  sono  definiti  unitariamente  nel
Piano per la non  autosufficienza,  da  adottare  secondo  i  criteri
definiti   nell'ambito   del   riparto   del   Fondo   per   le   non
autosufficienze. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 10 ottobre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali: 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economica 
     e delle finanze:           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, reg. n. 4055 


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...