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Cassazione: licenziamento e non computabilità dei dipendenti delle sedi estere


Con sentenza n. 19557/2016, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dei presupposti applicativi della disciplina in materia di licenziamento ( si tratta di un recesso avvenuto prima del 7 marzo 2015 data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015) non possono essere computati nell’organico i dipendenti delle sedi estere dell’azienda, in quanto è lo stesso art. 18 che postula parametri necessariamente territoriali e nazionali.


Source: Dottrina del Lavoro

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