Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a 4 mesi dal Decreto 25 marzo 2016, fornisce – con la nota direttoriale n. 4274 del 22 luglio 2016 – le indicazioni operative specificamente connesse alla compilazione del modello e all’attività di monitoraggio e verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali del Ministero stesso.
Il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione, andrà effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del citato Decreto del 25 marzo 2016, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente (ad esempio a cura di una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito). In questo caso il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.
L’attività di deposito del contratto ovvero, nel caso di cooperative, del verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberato i “ristorni” per i soci lavoratori (cfr. in proposito il paragrafo I.2 della circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E) può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente In quest’ultimo caso, tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell’apposita sezione del sito. Inoltre, al momento della compilazione del modulo la voce “contratto” va intesa quale “verbale di delibera” e nella sezione 6 andrà evidenziata la voce “ristorni”, riferita proprio a tale fattispecie. Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nell’apposita sezione 8 del modulo che va sempre compilata, evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso affermativo, di indicare il numero di lavotatori e il valore annuo medio procapite.
A partire dall’8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità. In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8. In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.
Per agevolare l’attività di tutti coloro che devono depositare il contratto ovvero compilare la dichiarazione di conformità, una breve guida – disponibile sul sito internet e comunque allegata anche alla presente nota – illustra sia le modalità di registrazione che quelle relative alla compilazione dei campi contenuti nel modello.
Il Ministero ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l’upload del contratto il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e al decreto interministeriale 25 marzo 2016.
Le Direzioni del Lavoro hanno a disposizione un “cruscotto” che consente Loro di:
- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per codice fiscale dell’azienda;
- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per direzione territoriale;
- prendere visione dei modelli di monitoraggio compilati scegliendo anche un anno di riferimento.
Ogni ulteriore chiarimento concernente l’accesso alle informazioni potrà essere richiesto inviando un’e-mail alla casella istituzionale: clicl4help@lavoro.gov.it, indicando i propri riferimenti per poter essere eventualmente contattati.
ATTENZIONE:
Per mero errore materiale, nella Nota direttoriale del 22 luglio 2016 prot.n. 33/4274 la frase “In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8”, contenuta nel 2° paragrafo di pagina 2, è da intendersi “In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 9”.
Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro