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Min.Lavoro: benefici previdenziali per lavoratori ferroviari sottoposti all'esposizione all'amianto


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016, il Decreto 12 maggio 2016 con le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Il comma 277 prevede il riconoscimento, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, di benefici previdenziali (di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257), per il periodo corrispondente alla bonifica effettuata dai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto.

Il Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – che doveva essere adottato entro l’inizio di marzo 2016 – stabilisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2016 

Modalita' di attuazione dell'articolo 1, comma 277,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 (legge di  stabilita'  2016),  con  particolare
riferimento all'assegnazione dei benefici  di  cui  all'articolo  13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori  interessati
e alle modalita' di certificazione da parte  degli  enti  competenti.
(16A05021) 

(GU n.158 del 8-7-2016)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 13, comma 8,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,
recante «Norme relative alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto»
cosi' come modificato dall'art. 1, comma  1,  della  legge  4  agosto
1993,  n.  271,  ed  integrato  dall'art.  47  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione  dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto l'art. 9  della  citata  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e
successive   modificazioni,   che   disciplina   la   procedura    di
comunicazione da parte delle imprese  di  attivita'  di  bonifica  di
amianto alle Regioni e alle ASL nel cui  ambito  di  competenza  sono
effettuati gli interventi; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma  277,  secondo
cui «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile
ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo,
senza essere dotati  degli  equipaggiamenti  di  protezione  adeguati
all'esposizione alle polveri di  amianto,  per  l'intero  periodo  di
durata delle operazioni di  bonifica  dall'amianto  poste  in  essere
mediante  sostituzione  del  tetto,  sono  riconosciuti,  nei  limiti
stabiliti  dal  presente  comma,  i  benefici  previdenziali  di  cui
all'art. 13, comma 8, della legge 27  marzo  1992,  n.  257,  per  il
periodo  corrispondente  alla  medesima  bonifica.  I  benefici  sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di  decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, nei  limiti  delle  risorse  assegnate  a  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017,  7,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; 
  Visto l'ultimo periodo del citato comma  277,  dell'art.  1,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,  con  particolare
riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e
alle modalita' di certificazione da parte degli enti competenti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Sono stabilite le modalita' di  attuazione  dell'art.  1,  comma
277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento  dei
benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonche' le  modalita'
di certificazione da parte degli enti competenti. 
  2. A tal fine la citata disposizione normativa ha  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  un  apposito  Fondo.  Il  relativo  onere   finanziario   e'
comunicato annualmente dall'INPS al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per il trasferimento delle risorse. 
                               Art. 2 
 
                  Soggetti destinatari e requisiti 
                     di ammissione al beneficio 
 
  1. Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito  dal  citato  art.  1,
comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono riconosciuti  i
benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,  n.
257, previa domanda all'INPS, ai lavoratori: 
    a)  del  settore  della   produzione   del   materiale   rotabile
ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo,
senza essere dotati  degli  equipaggiamenti  di  protezione  adeguati
all'esposizione alle polveri di  amianto,  per  l'intero  periodo  di
durata delle operazioni di  bonifica  dall'amianto  poste  in  essere
mediante sostituzione del tetto; 
    b) non titolari di trattamento pensionistico. 
  2. Al fine di accertare i fatti  e  le  circostanze  riguardanti  i
lavori di bonifica del tetto, la  loro  durata,  nonche'  la  mancata
adozione, per i lavoratori di cui al  comma  1,  dei  dispositivi  di
protezione individuale, il datore di lavoro dovra' produrre  apposita
documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze. 
                               Art. 3 
 
                   Domanda di accesso al beneficio 
 
  1. Le domande di accesso al beneficio ricevute dall'INPS  ai  sensi
dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  sono
tempestivamente   trasmesse   all'INAIL   per   il   rilascio   della
certificazione tecnica di cui all'art. 5. 
                               Art. 4 
 
                              Beneficio 
 
  1.  Ai  fini  del  diritto   e   della   misura   dei   trattamenti
pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di
bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, indicato nella certificazione tecnica  di  cui
all'art. 5, e' moltiplicato per il coefficiente  stabilito  dall'art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 
  2. Con riferimento al medesimo periodo di lavoro, il  beneficio  di
cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,  n.  257,  puo'
essere riconosciuto una sola volta. 
                               Art. 5 
 
                       Certificazione tecnica 
 
  1. All'esito dell'esame delle domande di accesso  al  beneficio  di
cui all'art. 1, comma 277, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
l'INAIL trasmette tempestivamente all'INPS la certificazione  tecnica
attestante la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art.  2,  con  indicazione  dei  periodi  di  lavoro  da
rivalutare ai sensi dell'art. 4. 
  2. Nel caso in cui l'INAIL accerti  la  mancata  sussistenza  delle
predette condizioni trasmette  all'INPS  la  relativa  certificazione
negativa. 
                               Art. 6 
 
                      Comunicazione dell'esito 
                della domanda di accesso al beneficio 
 
  1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui  all'art.  7  comunica
all'interessato: 
    a) l'accoglimento della  domanda  di  accesso  al  beneficio  con
indicazione   della   prima   decorrenza   utile   del    trattamento
pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti  e  la
sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2,  3  e  5  e  sia
verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria; 
    b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di
cui agli articoli 2, 3 e 5  con  differimento  della  decorrenza  del
trattamento pensionistico  in  ragione  dell'insufficiente  copertura
finanziaria; in tal  caso  la  prima  data  utile  per  l'accesso  al
pensionamento e' indicata con successiva comunicazione  in  esito  al
monitoraggio di cui all'art. 7; 
    c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora  non
sia accertato il  possesso  dei  requisiti  e  la  sussistenza  delle
condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5. 
                               Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini della individuazione di eventuali  scostamenti  rispetto
alle risorse finanziarie annualmente disponibili  per  legge,  l'INPS
effettua un  monitoraggio  delle  domande  di  accesso  al  beneficio
attraverso l'analisi delle informazioni concernenti: 
    a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei  requisiti
pensionistici; 
    b) l'onere  per  ogni  esercizio  finanziario  connesso  ad  ogni
anticipo pensionistico  e  all'eventuale  incremento  di  misura  dei
trattamenti; 
    c)  la  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso   al
beneficio. 
  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento  annuale  previsto,
la decorrenza dei trattamenti pensionistici e' differita  in  ragione
della data di maturazione dei requisiti pensionistici  e,  a  parita'
degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al
beneficio. In  tal  caso,  la  prima  data  utile  per  l'accesso  al
pensionamento viene indicata con successiva comunicazione dell'INPS. 
                               Art. 8 
 
              Decorrenza dei trattamenti pensionistici 
 
  1. I trattamenti pensionistici erogati con  il  riconoscimento  del
beneficio di cui all'art. 1, comma 277 della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016. 
                               Art. 9 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Agli oneri di cui al presente decreto pari a 5,5 milioni di euro
per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017,  7,5  milioni  di
euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019 si provvede a valere sulle risorse assegnate  al  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 277, legge 28 dicembre 2015, n. 208,  appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali. Tali risorse  costituiscono  il  limite  di  spesa
annuo ai fini del riconoscimento dei  benefici  di  cui  al  presente
decreto, tenendo conto dei relativi oneri, anche in via  prospettica,
come disciplinato ai sensi dell'art. 7. 
                               Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'INPS provvede, altresi', alla  predisposizione  di  istruzione
operative volte a definire gli  aspetti  tecnici  e  procedurali  per
l'accesso al beneficio  di  cui  all'art.  1,  comma  277,  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  2. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si  applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2743 


Source: Dottrina del Lavoro

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