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MIUR: assunzione di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca


Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2016, il Decreto 26 febbraio 2016 con il quale informa che in base alle risorse previste dall’art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l’anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2017, saranno assunti giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2016

Assunzione di giovani ricercatori negli  enti  pubblici  di  ricerca.
(Decreto n. 105).
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 7 del decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,
recante «Disposizioni per il coordinamento, la  programmazione  e  la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n.  59»  il  quale  stabilisce  che  a
partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da  destinare  ai  sensi
della normativa vigente o  di  successivi  provvedimenti  legislativi
agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito  «Fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero»; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  concernente
riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della  legge
27 settembre 2007, n. 165; 
  Vista la legge 28  dicembre  2015,  n.  208  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge  di
stabilita' 2016) e in particolare il comma 247 dell'art. 1, il  quale
dispone che «Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale [...] il Fondo ordinario per  il  finanziamento  degli
enti e istituzioni di ricerca e' incrementato di 8  milioni  di  euro
per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2017
per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.»; 
  Visti altresi' il comma 249 del medesimo art. 1 della legge n.  208
del 2015, il quale dispone che «L'assegnazione agli enti pubblici  di
ricerca dei fondi di cui al comma 247 e' effettuata con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  tenendo
conto dei medesimi criteri di riparto  del  Fondo  ordinario  per  il
finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.» e il  comma  250,
il quale prevede che «La quota parte delle risorse di  cui  al  comma
247 eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai commi  da
247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio  finanziario,
per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' e del Fondo ordinario per il finanziamento degli  enti  e
istituzioni di ricerca.»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016 - 2018»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2016  e  per  il  triennio  2016 -  2018  che,
nell'ambito  della  missione  n.  17  «Ricerca  e  innovazione»,   al
programma  n.  17  «Ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  base  e
applicata»  prevede  al  capitolo  7236  piano  gestionale  n.  1  lo
stanziamento per l'anno 2016 del «Fondo ordinario per gli enti  e  le
istituzioni di ricerca»; 
  Visti i Piani triennali di attivita' (PTA) predisposti dagli enti e
che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  n.  213/2009,  «La
ripartizione  del  fondo  ordinario  per  gli  enti  di  ricerca   e'
effettuata sulla base della programmazione strategica e  considerando
la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto  dei  risultati
della valutazione della qualita' della ricerca  scientifica  condotta
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) e di  specifici  programmi  e  progetti,  anche
congiunti, proposti dagli enti.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca 
 
  1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 247, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), pari a 8 milioni
di euro per l'anno  2016  ed  a  9,5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori negli  enti  pubblici
di ricerca, la disponibilita' del capitolo 7236, piano gestionale  n.
1, per l'anno 2016 del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca», e' assegnata a ciascun ente,  ai  sensi  del  comma  249
della medesima legge di stabilita'  2016,  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a. 50 unita'  assegnate  in  base  all'indice  di  sostenibilita'
economico-finanziaria calcolato utilizzando il rapporto  inversamente
proporzionale tra il costo complessivo del personale e l'assegnazione
ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano piu' di 3  unita'
di ricercatori di ruolo; 
    b. 85 unita' assegnate in base all'assegnazione della premialita'
2014 elaborata per il 70%  sulla  valutazione  della  Qualita'  della
Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 giugno  2013  e
Rapporto aggiornato  al  30  gennaio  2014  dell'ANVUR),  basata  sui
prodotti attesi, sugli indicatori di qualita' della ricerca di area e
di struttura utilizzata; 
    c. 80 unita', di cui 74 unita' assegnate in proporzione al numero
di ricercatori di ruolo  e  6  unita'  agli  enti  con  meno  di  due
ricercatori di ruolo al 31 dicembre  2015  per  garantire  un  numero
minimo di 3 ricercatori. 
  2. Le quote e i parametri per l'applicazione  dei  criteri  di  cui
alle lettere a), b) e c) sono  contenuti  nell'allegato  al  presente
decreto che ne fa parte integrante. 
  3. Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2016 di  cui  al
comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base di
un costo unitario di  €  43.867  annui  per  ciascuna  assunzione  di
ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell'ente. 
  4. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente  decreto
sono da considerare  come  posizioni  al  di  fuori  della  dotazione
dell'Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non
sono vincolate al  rispetto  delle  graduatorie  vigenti  relative  a
procedure diverse da quelle bandite dall'Ente ai sensi  del  presente
decreto. 
  5. Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di ricercatori dando  priorita'  all'ingresso  di
giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano gia'
parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato  degli  enti  di
ricerca, fatta salva la possibilita' per i titolari di  contratto  di
ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di  selezione.
Per giovani studiosi si intende soggetti che  abbiano  conseguito  un
PhD da non piu' di 5 anni. Al fine di favorire la competitivita'  del
sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di
merito per la selezione  dei  ricercatori  previsti  nei  bandi  sono
determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualita'  della
produzione scientifica, l'aver  ottenuto  particolari  riconoscimenti
nazionali o internazionali; l'aver diretto o coordinato  progetti  di
ricerca competitivi nazionali  o  internazionali  e  l'aver  maturato
almeno tre anni di esperienza,  a  qualsiasi  titolo,  in  centri  di
ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati. 
  6.  Le  risorse  assegnate   e   non   utilizzate,   totalmente   o
parzialmente, secondo  quanto  riportato  nell'allegato,  per  l'anno
2016, restano nella disponibilita' di ciascun ente come  assegnazione
ordinaria dell'anno. A decorrere dal 2017, tali risorse  non  saranno
consolidate ai predetti enti e saranno  assegnate,  con  la  medesima
finalita', agli altri enti che hanno completato le assunzioni di  cui
al  presente  decreto  nel  2016,  in   misura   proporzionale   alle
assegnazioni ricevute di cui all'allegato. 
  7. Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno  pubblicate
sul sito del Ministero. 
  8.   Con   successivi   decreti   dirigenziali    si    provvedera'
all'assunzione dei relativi impegni di spesa. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio  per  il
controllo preventivo di regolarita' contabile. 
    Roma, 26 febbraio 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1598 


Source: Dottrina del Lavoro

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