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Articolo: Il recupero delle agevolazioni contributive non dovute

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente


Generazione Vincente
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“Sono sempre più frequenti le lamentele di chi, sottoposto a verifica per assunzioni agevolate fruite nel corso degli ultimi anni, non se le vede “ex post” riconosciute con la conseguente richiesta di restituzione da parte dell’INPS.

Prima di esaminare la questione nella sua complessità, occorre dire che questo fenomeno si è particolarmente accentuato a seguito dei controlli sui benefici triennali e, poi, biennali, correlati alle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2015 e del 2016 per effetto dei provvedimenti normativi contenuti nelle leggi n. 190/2014 e n. 208/2015.

Vale la pena di ricordare, con riferimento a queste due disposizioni, come gli sgravi contributivi non siano riconosciuti dallo stesso Legislatore se nei sei mesi antecedenti il lavoratore era stato occupato con un contratto a tempo indeterminato, se nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle singole norme sopra citate il soggetto era alle dipendenze a tempo indeterminato dello stessa impresa o di altra collegata o controllata o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario o se, in forza, prima dell’assunzione, presso lo stesso datore con un contratto di collaborazione anche a progetto, lo stesso era stato ricondotto a rapporto di lavoro subordinato a seguito di visita ispettiva, a meno che il datore non avesse già acceduto alla stabilizzazione specifica prevista, a partire dal 2016, dall’art. 54 del D.L.vo n. 81/2015.

Fatta questa breve premessa, ricordo che qualunque beneficio postula il rispetto del commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e, laddove richiesto (v. assunzione tempo pieno ed indeterminato dei lavoratori in NASPI, o dei disoccupati da almeno dodici mesi “over 50”), della normativa europea sugli aiuti di Stato, cosa che comporta, per gli Enti pubblici interessati, la consultazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato rinvenibile su una piattaforma informatica del Ministero dello Sviluppo Economico, operativa dallo scorso 12 agosto. Tra le altre cose, a completamento degli oneri che gravano sul datore, per effetto di disposizioni europee, spesso viene richiesto anche l’incremento occupazionale rispetto all’organico medio dei dodici mesi precedenti (v., tra gli altri, “Garanzia Giovani”, laddove è necessario, per l’assunzione a tempo indeterminato degli “over 25” se si è superata la soglia del “de minimis”).”….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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