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Articolo: Contributo esonerativo della disabilità per lavoratori ad alto rischio

approfondimento di Eufranio Massi

Estratto dal n. 21/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro
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“Con un Provvedimento pubblicato sul sito istituzionale il 2 maggio 2016, il Ministero del lavoro ha dato pratica attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2015 che all’art. 5, comma 1, lettera b) ha inserito il comma 3-bis nell’art. 5, legge n. 68/1999.

La disposizione afferma che “i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60‰ possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”. Ora, con il Decreto interministeriale 10 marzo 2016, firmato “di concerto” dai Ministri del Lavoro e dell’Economia, i dettano le modalità per l’adempimento.

Modalità di versamento

Quale è l’iter da seguire?

L’art. 3 del Provvedimento afferma che per fruire dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici (sono, quindi, escluse le Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e le c.d. “Authority”) che occupano lavoratori dipendenti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (che sono quelle ove il tasso Inail è pari o superiore al 60‰), qualora intendano avvalersi di tale opportunità, debbono presentare, entro i 60 giorni successivi a quello nel quale è insorto l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, una autocertificazione (allegata al D.M.), da inviare esclusivamente in via telematica, alla Banca dati del collocamento mirato (art. 9, comma 6-bis, legge n. 68/1999) che “riverserà” la stessa ai servizi competenti del collocamento obbligatorio ubicati ove insiste sia la sede legale che le eventuali unità produttive interessate all’esonero. In sede di prima applicazione, recita l’art. 5, l’autocertificazione va presentata entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, ossia entro il prossimo primo luglio….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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