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Min.Lavoro: rivalutazione prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale 2025


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in 14 maggio 2025, il Decreto n. 56 del 24 aprile 2025, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 40 del 26 marzo 2025.

Retribuzione media giornaliera determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua

La retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 97,27 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, di euro 20.426,70 e di euro 37.935,30.

Per il personale del settore marittimo, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 54.626,83 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 46.281,07 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 42.108,18 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

  • per il 2023 e precedenti: 1,0084
  • per il 2024 e oltre: 1,000

Retribuzione annua convenzionale ambito domestico)

La retribuzione annua convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell’art. 116 del DPR n. 1124/1965 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è di euro 20.426,70.

Importo prestazione una tantum inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%

L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%, di cui all’articolo 9, comma 2-bis, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come inserito dall’articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato da 337,41 euro a 395,00 euro.

Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa

L’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in 672,72 euro.

Assegno una tantum

L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in 12.342,84 euro.

Assegni continuativi mensili

gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1° gennaio 2025
dal 50 al 59% euro     377,46
dal 60 al 79% euro     529,59
dall’80 all’89% euro     983,27
dal 90 al 100% euro 1.514,87
100% + a.p.c. euro 2.188,44

Decreto n. 56 del 24 aprile 2025

Fonte: Ministero del Lavoro


Source: Dottrina del Lavoro

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