video di Roberto Camera* – in collaborazione con IPSOA Quotidiano
“Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) prevede che la durata del periodo di prova nei contratti a termine deve essere stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Modalità di calcolo che non deve essere presa in considerazione, invece, qualora la contrattazione collettiva preveda una disposizione più favorevole al lavoratore. Ci sarebbe, tuttavia, ancora qualcosa da chiarire in merito alla tipologia di mansione svolta dal lavoratore. Cosa manca? ….”
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* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Source: Dottrina del Lavoro