
L’INPS, con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025, informa che gli esoneri previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che garantiscono una minore aliquota contributiva per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), per i datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), resteranno in vigore.
In particolare, per i contratti a tempo determinato, si applicherà un contributo addizionale dell’1,4% sulla retribuzione imponibile, il contributo non si applica nei casi di lavoratori assunti per sostituire colleghi assenti.
Inoltre, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti di rinunciare all’accredito di alcuni contributi a proprio carico, a condizione di aver maturato i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2025. Questo significa che i datori di lavoro non dovranno più versare la quota a carico del lavoratore per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento.
Per il 2025, le nuove fasce di retribuzione oraria e gli importi dei contributi sono stati definiti, con dettagli specifici per le retribuzioni effettive e convenzionali.
Ad esempio, per le retribuzioni fino a 9,48 euro, l’importo del contributo orario sarà di 8,4 euro, mentre per retribuzioni superiori a 11,54 euro, il contributo sarà di 11,54 euro.
Infine, è previsto un incentivo al posticipo per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile entro il 2025.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro