
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 17/E del 28 gennaio 2025, fornisce risposta ad un quesito riguardante le formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai propri lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 1, commi 16 e 17 della Legge n. 213/2023 (cd. Legge di bilancio 2024), in deroga al dettato dell’art. 51, comma 3, del TUIR, ha previsto che ”non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00”, tra l’altro, ” il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati […]”.
La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 07.03.2024, precisando che, in alternativa all’acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, ”il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame”. La Circolare specifica che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione. Il sopracitato articolo 47 del d.P.R. n 445 del 2000, dispone che ”L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38” del medesimo decreto.
L’articolo 38 in esame indica le modalità di invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e, a tale riguardo, precisa che ”Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica […] sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. […]” (n.d.r. enfasi aggiunta).
Posto quanto sopra, si ritiene che la dichiarazione in commento possa essere acquisita dalla Società con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione prevista dall’articolo 21, comma 2, del medesimo decreto.
Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Fonte: Agenzia Entrate
Source: Dottrina del Lavoro