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INPS: Magistrati onorari a esaurimento in esclusività – contribuzione


L’INPS, con la circolare n. 101 del 29 novembre 2024, illustra il regime contributivo al quale sono sottoposti i magistrati onorari a esaurimento e specifica le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.

Il decreto PA bis (decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) ha previsto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS”. Tale iscrizione, pertanto, è effettuata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Successivamente, il decreto Salva-infrazioni (decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131) ha stabilito che ai magistrati onorari a esaurimento in regime di esclusività siano riconosciute le contribuzioni obbligatorie, alle medesime aliquote, previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Pertanto, i compensi corrisposti ai magistrati onorari in regime di esclusività dovranno essere assoggettati, oltre che all’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), anche all’obbligo di contribuzione per le assicurazioni di maternità, contro le malattie, e contro la disoccupazione involontaria.

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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