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Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupazione del personale del credito


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2016, il Decreto 23 settembre 2016 con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Fonte: Ministero del Lavoro


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2016 

Fondo  di  solidarietà  per  la  riconversione  e   riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione  e  del  reddito  del
personale del credito. (Decreto n. 97220).  
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, che recano la  disciplina  dei  fondi  di  solidarieta'
bilaterali; 
  Visto, in particolare, il comma 9, lettera b),  dell'art.  26,  del
decreto legislativo n. 148 del  2015  che  dispone  che  i  fondi  di
solidarieta' possono avere tra le finalita' anche quella di prevedere
un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel
quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi cinque anni; 
  Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148  del
2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art.  26,
comma 9, e' dovuto, da parte del  datore  di  lavoro,  un  contributo
straordinario di importo corrispondente al  fabbisogno  di  copertura
dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata; 
  Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con  il  quale  e'
stato stabilito che, limitatamente  agli  anni  2016  e  2017,  ferma
restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art.  33,  comma
3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalita'  di  cui  al
comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del
2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta,  nel
quadro  dei  processi  di  agevolazione  all'esodo,  in  relazione  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  83486,
del 28  luglio  2014,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 83486,  del  28  luglio  2014,  che
prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti  per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
  Considerato che il secondo periodo del sopra citato  art.  12,  del
decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016,
ha stabilito che l'operativita' delle disposizioni di  cui  al  primo
periodo del  medesimo  art.  12  e'  subordinata  all'emanazione  del
regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo,  da  adottarsi
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare  la  disciplina  del  Fondo   di
solidarieta' per la riconversione e  riqualificazione  professionale,
per il sostegno dell'occupazione e  del  reddito  del  personale  del
credito alle disposizioni di cui al decreto-legge  n.  59  del  2016,
convertito nella legge n. 119 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita'
di  finanziamento  prevista  dall'art.  33,  comma  3,  del   decreto
legislativo n. 148 del 2015, puo' essere riconosciuta la  prestazione
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale
n. 83486, del 28 luglio 2014, nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo, in relazione a  lavoratori  che  raggiungano  i  requisiti
previsti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o   anticipato   nei
successivi sette anni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 settembre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3979 


Source: Dottrina del Lavoro

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