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Cassazione: termini per le giustificazioni del lavoratore e licenziamento disciplinare


Con sentenza n. 8180 del 22 aprile 2016la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, se il lavoratore si giustifica prima che scadano i 5 giorni previsti dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), il datore di lavoro è autorizzato a recedere dal rapporto di lavoro anche senza attendere la suddetta scadenza.

La sentenza è in linea con l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione in materia (sentenze n. 3965/1994), ma non con quanto quanto la stessa Corte aveva stabilito con la  sentenza n. 2610 del 23 febbraio 2002. In quell’occasione i giudici della Suprema Corte avevano affermato che il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, previsto dall’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970, per l’irrogazione della sanzione disciplinare (ivi compreso il licenziamento) persegue un triplice obiettivo:

  1. consente al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni;
  2. consente al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell’incolpato;
  3. consente al datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale da fargli adottare i provvedimenti più gravi con la necessaria ponderazione.

Da ciò ne consegue, secondo la Corte, che il datore di lavoro non può irrogare il provvedimento, prima della decorrenza di tale termine.


Source: Dottrina del Lavoro

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